Fisco

I lavori in condominio richiamati dalla circolare 13/E dell’agenzia delle Entrate sul superbonus

Focus sulle modifiche apportate dal decreto-legge 176/2022, dalla legge 197/2022 e dal decreto-legge 11/2023

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di Annarita D’Ambrosio

Chiarimenti a tutto tondo nella circolare 13/E delle Entrate pubblicata il 13 giugno e conferme per i condomìni interessati da lavori agevolati dai bonus edilizi. La circolare ricorda innanzitutto che il superbonus, relativamente a interventi effettuati dai condomìni spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute quest’anno. Secondo la legge di bilancio 2023 il 110% resta in quei condomìni nei quali la CILA risulti presentata al 31 dicembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti-quater (vale a dire entro il 18 novembre 2022).

Confermato anche l’obbligo di attestazione della data della delibera assembleare con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al Dpr 445/2000) rilasciata dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso dei condomìni in cui l’amministratore non c’è perché i condomini sono meno di 8 dal condomino che ha presieduto l’assemblea.

Le delibere approvate entro il 24 novembre 2022

Superbonus al 110 per cento anche nei condomìni in cui la CILA risulti presentata alla data del 25 novembre 2022 e la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022 e vigono le stesse regole di attestazione appena richiamate. A pagina 9 la circolare dettaglia meglio la cosa: ad esempio, si legge, un condominio che abbia convocato l'assemblea in data 9 novembre 2022, presentato la CILA il 10 novembre 2022 e deliberato l'approvazione degli interventi in data 30 novembre 2022 non può fruire del superbonus nella misura del 110 per cento anche per il 2023, in quanto la delibera assembleare è stata adottata oltre le date normativamente previste, a nulla rilevando la data di convocazione dell'assemblea straordinaria.

Le varianti alla Cila, definizione e conseguenze

E se chi ha rispettato i tempi prescritti effettua delle varianti alla Cila? Al riguardo, nel testo si evidenzia che il comma 13-quinquies dell'articolo 119 del decreto Rilancio prevede che, in caso di varianti in corso d'opera, queste possano essere comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Per varianti che non rilevano
ai fini del rispetto dei termini previsti dall'articolo 1, comma 894, della legge di
bilancio 2023 si intendono - precisa la circolare a pagina 9 - non solo le modifiche o integrazioni del progetto iniziale ma anche la variazione dell'impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi, nonché la previsione della realizzazione di interventi trainanti e trainati rientranti nel superbonus, non previsti nella CILA presentata ad inizio dei lavori . Con riguardo agli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, non rileva quindi
l'eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta
variante.

Condomìni sottoposti a vincoli

Con riferimento agli edifici condominiali sottoposti a vincoli dal codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 42/2004 si richiama
la circolare 23/E del 2022 la quale precisa che se - per effetto dei
vincoli ai quali l'edificio è sottoposto o dei regolamenti edilizi, urbanistici o
ambientali - non è possibile effettuare neanche uno degli interventi trainanti, il
superbonus si applica, comunque, alle spese sostenute per gli interventi trainati.
Ai fini della verifica del rispetto delle condizioni richieste dal comma 894, si
ritiene che in tali ipotesi sia possibile far riferimento alla lettera a) del comma 894
(interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni). Ai fini dell'applicazione
delle deroghe in esame è, pertanto, necessario che la CILA riferita agli interventi
trainati sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.

E condomìni di edilizia residenziale pubblica

Capitolo a parte infine per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari
(Iacp) ed enti aventi analoghe finalità sociali di cui all'articolo 119, comma 9,
lettera c), del decreto Rilancio su immobili, adibiti a edilizia residenziale pubblica,
di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, e dalle cooperative di
abitazione a proprietà indivisa di cui al comma 9, lettera d), del medesimo articolo
su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. In questi casi la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo. Tale disciplina non
ha subìto alcuna modifica dal Decreto Aiuti-quater, dalla legge di bilancio 2023 e
dal Dl 11 del 2023.

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