I martedì del diritto: a quali condizioni è legittimo installare un cancello privato su un ballatoio comune
Il condomino può servirsi del bene a fini personali purché ne sia garantita l’accessibilità agli altri residenti del palazzo
Dalla Rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza della Cassazione 8177 del 14 marzo 2022.
Ok al cancello privato su ballatoio comune ma occhio alle regole
I limiti posti dall’articolo 1102 del Codice civile all’uso della cosa comune non impediscono al singolo comunista di installare un cancello su un ballatoio comune, al fine di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità, purché sia garantita agli altri comunisti l’ordinaria accessibilità ed il godimento comune della “res”, circostanza che deve essere provata dal partecipante che pretende di usare il bene in modo particolare. La sentenza deve essere richiamata, soprattutto per evitare che le massime che ne sono state ricavate sollecitino comportamenti diversi da quelli considerati preferibili dalla Corte Suprema e quindi per evitare che ogni condomino corra a chiudere la zona di ballatoio che considera sottoposta alla sua influenza.
I fatti di causa
Nel caso concreto, una condomina aveva apposto un cancello che delimitava una parte del balcone e aveva anche sostituito la pavimentazione originaria. La proprietaria dell'appartamento confinante aveva chiesto la condanna della vicina di casa alla demolizione dei nuovi manufatti e al ripristino della situazione originaria. La sua domanda, accolta dal Tribunale, era stata poi respinta dalla Corte d'appello. Il ricorso proposto da chi lottava per far demolire il cancelletto è stato accolto dalla Cassazione e ciò lascia chiaramente intendere che il giudice di legittimità non predilige i cancelli collocati da uno dei condòmini per delimitare a proprio uso la parte comune.
Prevedere e limitare eventuali evenienze ostative
Esaminando la vicenda processuale, si evidenzia che la convenuta si era difesa sostenendo che il cancello fosse lasciato aperto e che la Corte suprema ha evidenziato in contrario che occorreva dare conto della possibilità che la stessa convenuta lo potesse chiudere senza darne conto agli altri due comproprietari del terrazzo o, più in generale, gestendone le modalità di utilizzo secondo la sua esclusiva volontà. In tale ottica sarebbe stato necessario, quanto meno, che la convenuta avesse provveduto alla consegna della chiave di apertura del cancelletto per ogni evenienza eventualmente ostativa (in tal senso si era espressa Cassazione, 8394/2000; in materia di servitù, Cassazione, 31114/2017 e 21928/2019).
Va tutelato il godimento comune del bene
In definitiva, per confortare la pretesa di installare il cancelletto, la convenuta avrebbe dovuto dimostrare di non aver impedito a parte attrice di continuare a utilizzare il ballatoio secondo il loro diritto di comproprietà, permettendone l’ordinaria accessibilità e il godimento comune senza ostacoli, con la possibilità di un attraversamento senza particolari disagi.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo