Condominio

I martedì del diritto: appartamenti unificati e chiusura di uno degli accessi, chi paga le spese della scala?

Le decisioni autonome prese dal condomino non fanno cessare la condominialità del bene, anche perché si tratta di scelte che possono mutare nel tempo

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di Eugenio Correale


Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza di Cassazione 28155 del 27 settembre 2022.

In sintesi

In materia di ripartizione delle spese condominiali, non sussiste legittima ragione per esonerare il condomino dalle spese relative all’impianto di ascensore se la porta di accesso al piano ove è ubicata la sua proprietà sia stata sbarrata per scelta del medesimo in seguito ai lavori di ristrutturazione e non per iniziativa del condominio.

La sentenza, molto interessante, non viene segnalata per le profonde questioni giuridiche affrontate, ma bensì per la utilità pratica data dalla indicazione precisa ed idonea a risolvere polemiche molto frequenti e altrettanto inutili. Si tratta del condomino che, avendo unificato due appartamenti muniti di accessi separati su due diverse scale, decide di chiudere una porta e quindi pretende di autosospendersi dall'obbligo di concorrere nelle spese relative alla scala che ha deciso di non usare. La soluzione è stata univoca ed ineccepibile.

La proprietà comune non si perde per decisione volontaria

Del resto le circostanze in disamina presentano non di rado ulteriore prosieguo, poiché può accadere che a distanza di anni la proprietà unificata sia nuovamente separata, con richiesta di ripristinare la porta eliminata. È agevole osservare che la richiesta di riaprire la porta è legittima ed è giustificata proprio dalle ragioni offerte dalla sentenza in commento: la proprietà comune non si perde per avere deciso di chiudere una porta, così come l'obbligo di concorrere nelle spese non viene meno per effetto di una decisione sempre revocabile.

Per completezza si ricorda altra recente sentenza con la quale è stato affermato: «la realizzazione di un accesso tra il proprio appartamento e una rampa di scale differente da quella che già serve l’unità immobiliare del conduttore, è illegittima (Cassazione sentenza 35955 del 22 novembre 2021). Si osserva che la contraddizione con la sentenza in commento è soltanto apparente, dato che la sentenza del 2022 si occupa di una scala che apparteneva anche a chi ha chiuso il secondo accesso, mentre quella del 2021 ha disciplinato una situazione di condominio parziale, nella quale taluno chiedeva di usare una scala della quale non era comproprietario.

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