Condominio

I martedì del diritto: In caso di difetti costruttivi, tutti i soggetti coinvolti sono da reputarsi responsabili

L’azione nei confronti dell’impresa si prescrive in assenza di tempestive denunce e se la causa non viene promossa entro un anno

di Eugenio Correale

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza della Corte di Cassazione, numero 35931 del sette dicembre 2022.

Responsabilità extracontrattuale in caso di vizi costruttivi

L’articolo 1669 del Codice civile delinea un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale in cui possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all’insorgenza dei vizi.

È stato confermato che per i gravi vizi costruttivi rispondono impresa, direttore dei lavori e progettista ed è stato specificato che anche il direttore dei lavori per conto del committente e il cosiddetto direttore dei cantieri possono essere chiamati a rispondere dei pregiudizi conseguenti alla loro negligenza. La precisazione, nuova nei termini appena riferiti, è stata provocata dalla peculiarità della controversia, nel cui ambito l’acquirente dell’immobile aveva eccepito il negligente espletamento della prestazione professionale dovuta dal direttore dei lavori nominato dall’impresa appaltatrice.

Benché tra la danneggiata e il tecnico che aveva svolto la funzione di direttore dei lavori per conto dell’appaltatore non si fosse mai costituito alcun rapporto contrattuale, la Corte ha ricordato quanto delineato dall’articolo 1669 del Codice civile riguardo alla responsabilità extracontrattuale dei soggetti coinvolti nella costruzione (Cassazione, 3406/2006; Cassazione, 19868/2009; Cassazione, 14650/2012; Cassazione, 17874/2013; Cassazione, 18289/2020).

Termini di prescrizione “personalizzati”

Interessa molto anche la precisazione in tema di prescrizione dell’azione di responsabilità, poiché si è specificato che mentre l’impresa fruisce dei termini di prescrizione e di decadenza dettati dagli articoli 1667 e 1669 del Codice civile, i progettisti e i direttori dei lavori soggiacciono all’ordinario termine di prescrizione decennale e non possono invocare alcun termine di decadenza. In sostanza, l’azione nei confronti dell’impresa si prescrive se non siano state inviate tempestive denunce dei vizi e se la causa non sia stata promossa nel rispetto del termine di un anno indicato dall’articolo 1669 del Codice civile. Dette formalità non sono richieste con riferimento alle azioni risarcitorie nei confronti degli altri possibili responsabili e quindi nei confronti dei professionisti «prestatori d'opera intellettuale».

Il principio è consolidato, poiché deriva dalla sentenza 15781/2005 delle Sezioni unite della Corte Suprema, che ha statuito che «le disposizioni dell’articolo 2226 del Codice civile, in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia per vizi dell’opera, sono inapplicabili alla prestazione d’opera intellettuale, e in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l’obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori, ovvero l’uno e l’altro compito».

Quinquennale per i soggetti esterni, decennale per gli ausiliari

La prudenza suggerisce di considerare la prescrizione quinquennale, propria della responsabilità extracontrattuale, quando si tratta di responsabilità di soggetti che non hanno avuto incarico da parte del committente. Il periodo di prescrizione raddoppia e diventa decennale per gli ausiliari del committente, avvinti da responsabilità contrattuale.

Il punto è stato chiarito dal Tribunale di Padova: «L’articolo 2226 del Codice civile, dettato in tema di decadenza e prescrizione dell’azione di garanzia spettante al committente di una prestazione di lavoro autonomo, non trova applicazione rispetto alle prestazioni immateriali di natura intellettuale quale, in particolare, quella fornita dall’ingegnere progettista e direttore dei lavori, rispetto alla redazione (e successiva direzione esecutiva) di un progetto edilizio. L’azione eventualmente esercitata dal committente di tali lavori, quindi, ha natura di eccezione di inadempimento contrattuale e si prescrive nel termine ordinario di dieci anni».

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