I martedì del diritto: nella servitù di passaggio, le spese di manutenzione della strada vanno divise tra proprietari
I danni causati dal transito di mezzi pesanti devono essere pagati dai titolari degli edifici che usufruiscono del passo carrabile in base a criterio proporzionale
Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza del Tribunale di Roma numero 8176 del 25 maggio 2022.
Manutenzione del manto stradale da suddividere tra i proprietari
Il titolo contrattuale costitutivo di una servitù di passaggio carrabile, in mancanza di specifiche limitazioni, deve ammettere il transito anche con mezzi pesanti. Ne consegue che il deterioramento del manto stradale costituisce una spesa per la conservazione della servitù che deve essere suddivisa fra i proprietari dei due fondi secondo il criterio proporzionale stabilito dall’art. 1069 del Codice civile.
Transito con mezzi pesanti ammesso in assenza di limitazioni
La decisione contiene due insegnamenti, entrambi utili all’amministratore. Il primo insegnamento concerne l’estensione del diritto di servitù e consente di precisare che, laddove il diritto sia stato costituito mediante un contratto che non specifica le modalità di esercizio, le stesse devono essere individuate secondo il comune significato delle parole. Così, la convenzione che istituisce il diritto di passo carrabile, senza ulteriori specificazioni, non può essere limitata in via di interpretazione, talché deve ritenersi che - in mancanza di specifiche limitazioni - il transito con mezzi anche pesanti sia pienamente compatibile con quel titolo.
Spese di conservazione da ripartire
La seconda regola giova per chiarire i rapporti tra edifici vicini, uno dei quali sia abilitato a esercitare il passaggio sul cortile dell’altro. Il giudice ha ritenuto che il deterioramento della pavimentazione non può essere posto a carico del solo proprietario che eserciti il passaggio con autoveicoli e che gli oneri per i ripristini rappresentino spese per la conservazione della servitù, che a norma del terzo comma dell’articolo 1069 del Codice civile, deve essere suddivisa fra i proprietari dei due fondi secondo i rispettivi vantaggi.