Condominio

Il condominio assume: vincoli e responsabilità dell’amministratore

Quali regole bisogna seguire, soprattutto sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, assumento un portinaio

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di Marco Panzarella e Matteo Rezzonico

Il condominio che assume un portiere, un custode, un giardiniere, che stipula un contratto con un’impresa di pulizie o con una ditta specializzata per la manutenzione dell’ascensore e degli altri impianti comuni, diventa datore di lavoro e, di conseguenza, è tenuto ad osservare le disposizioni contenute nel Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008).

Il ruolo dell’amministratore

La Cassazione (sentenza 42347 del 15 ottobre 2013) ha precisato che l’amministratore assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro qualora «proceda direttamente all’organizzazione e alla direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso». Il professionista deve tutelare i lavoratori attenendosi al “Contratto collettivo dei proprietari di fabbricati” e verificare l’idoneità tecnico-professionale di lavoratori e imprese sotto contratto. Fra i documenti richiesti, ad esempio, figurano l’iscrizione alla Camera di commercio, il Documento valutazione dei rischi (Dvr) e il Documento unico di regolarità contributiva (Durc), oltre ad una serie di certificazioni inerenti la conformità di macchine e attrezzature utilizzate, l’elenco dei dispositivi di protezione individuali e attestati relativi a formazione e idoneità sanitaria. In determinati casi il condominio, attraverso un contratto d’appalto, può commissionare lavori edili o di ingegneria civile, assumendo così il ruolo di committente. In tali vesti, pur non avendo alcun obbligo, l’amministratore può nominare il responsabile dei lavori, figura che si occupa di controllare la progettazione e l’esecuzione degli interventi all’interno del cantiere, di fatto sollevando il committente da eventuali responsabilità. A sua volta, il responsabile dei lavori può nominare un coordinatore per la sicurezza, che verifica l’idoneità tecnico-professionale delle persone che operano nel cantiere. Altro compito del responsabile è inviare una notifica preliminare all’Asl di riferimento e alla direzione territoriale del lavoro, ma solo se si superano i 200 uomini/giorno, ossia la somma delle giornate lavorative prestate da tutti i lavoratori (anche autonomi) necessarie per la realizzazione dell’opera. E ancora, se i lavori coinvolgono più di un’impresa è obbligatorio scegliere un coordinatore per la sicurezza, con la nomina che può avvenire in fase di progettazione (Csp) o di esecuzione dell’opera (Cse), a seconda del tipo di intervento. In particolare, per i lavori non edili di importo inferiore ai 100 mila euro, è sufficiente nominare solo il Cse, a cui spetta redigere il Piano di sicurezza e di coordinamento, un documento che valuta i rischi connessi al lavoro e contiene le misure adottate per prevenire incidenti sul cantiere. In un cantiere soggetto a pratica edilizia, con importo dei lavori superiore a 100 mila euro, serve nominare un coordinatore in fase di progettazione e un altro in fase di esecuzione dell’opera, con gli incarichi che possono essere ricoperti dalla stessa persona. Da ultimo, il committente/responsabile deve visionare il Piano di sicurezza e coordinamento nonché il fascicolo dell’opera, quest’ultimo messo a disposizione dei professionisti che in futuro si occuperanno della manutenzione.

Luogo di lavoro

Nella nozione di “luogo di lavoro”, ai fini dell’obbligo di adottare misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui venga svolta e gestita una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalle finalità della struttura in cui essa si esplichi e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività. Per l’impresa manutentrice può costituire luogo di lavoro, ad esempio, anche un condominio che ospiti un impianto gpl.

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