Il condominio ha diritto all’indennità di occupazione per la veranda abusiva dell’esercizio commerciale
Quest’ultima era posta sul marciapiede comune e agli altri condòmini era perciò d’intralcio nel godimento del bene
Il condominio non solo è in grado di chiedere la rimozione di una veranda abusiva di un esercizio commerciale posta sul marciapiede comune (cioè realizzata senza preventiva autorizzazione), ma anche di chiedere ed ottenere una indennità di occupazione sino a quando non verrà rimossa. Ciò è quanto emerge da una sentenza del Tribunale di Palermo, la numero 3295 pubblicata il 6 agosto 2021.
Azione di rivendicazione e restituzione
In punta di diritto, il decidente premette su una importante classificazione tra azioni giudiziarie, a seconda se trattasi di rivendicazione o restituzione, che, per chiarezza, è bene riportare testualmente.Ora, l'azione di rivendicazione e quella di restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso e, quindi, può limitarsi ad allegare l'insussistenza di qualsiasi titolo che legittimi l'altrui relazione materiale col bene.Alla luce di tali considerazioni, il giudice siciliano ha qualificato l'azione intrapresa come una azione di restituzione di un'area della quale il medesimo ha dichiarato di essere proprietario, affermando che altri soggetti la detengano senza alcun titolo di legittimità.
Individuazione parti comuni
Per sottrarre tali beni alla comproprietà dei condòmini e dimostrarne l’appartenenza esclusiva al titolare di una porzione esclusiva, è necessario un titolo contrario, contenuto non già nella compravendita o nella donazione delle singole unità immobiliari, bensì nell’atto costitutivo del condominio. In particolare, il titolo idoneo a vincere la presunzione di condominialità di cui all'articolo 1117 Codice civile non è l’atto di acquisto del singolo appartamento condominiale, quanto il negozio posto in essere da colui o da coloro che hanno costituito il condominio dell’edificio, in quanto tale negozio, rappresentando la fonte comune dei diritti dei condòmini, ne determina l’estensione e le limitazioni reciproche.
Clausola dell'uso parti comuni
Così configurati gli aspetti oggetti e soggettivi della vicenda, il decidente ha parimenti ritenuto che neppure il ricorso all'articolo 1102 Codice civile, a mente del quale: «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto» è in grado di salvare il titolare dell'esercizio commerciale. Viene evidenziato, a tal proposito, che la creazione della veranda impedisce agli altri condòmini l'uso della cosa comune, e, in quanto tale, risulta illegittima la relativa collocazione senza che il condominio l'abbia mai autorizzata, concedendo l'uso della propria area.
Danno da mancato godimento
Conseguentemente, la domanda del condominio con cui ha chiesto la rimozione della veranda e la condanna al ripristino dello status quo ante è stata pienamene accolta, insieme a quella risarcitoria. Nel qual caso, si è determinata un'indennità di occupazione in euro 450,00 mensili, da corrispondersi dal momento dell'occupazione fino all'effettivo rilascio.
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