Il condominio non può agire contro il «sostituto» dell’amministratore
Nel caso in esame infatti il suo operato era stato ratificato dall’amministratore in carica
Nell'ordinanza 9381 del 2020, la Cassazione si è pronunciata su un caso legato alle disposizioni che regolano la fattispecie della sostituzione del mandatario nel caso in cui un amministratore condominiale si avvalga di un sostituto.
I fatti e le precedenti pronunce
Il Tribunale di primo grado aveva condannato l'amministratore di un consorzio costituente super-condominio a pagare al consorzio stesso la somma di euro 26.944,31. Il convenuto aveva ricoperto la carica dal 1° luglio 2002 al 1° luglio 2003, quale sostituto dell'amministratore condominiale. Nominato in seguito amministratore giudiziario, da verifiche successive erano emersi ammanchi e spese ingiustificate.
I motivi del ricorso alla Superma corte
In secondo grado, la Corte d'appello di Roma, pur confermando la sentenza del Tribunale, riduceva l'entità della condanna ad euro 2.291,21. Una pronuncia contro la quale l'attore ricorreva in Cassazione, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 1717, Codice civile, in relazione all'articolo 360, numero 3, Codice procedura civile, assumendo che la Corte d'appello lo avesse erroneamente condannato per responsabilità diretta nei confronti dell'amministratore condominiale, nonostante che quest'ultimo, conferendo l'incarico al sostituto, avesse rinunciato per iscritto, sia pure con la impropria formula di “preventiva ratifica”, ad esercitare azioni di responsabilità nei confronti del predetto sostituto.
Per il ricorrente, l'eventuale azione diretta di responsabilità del Consorzio mandante nei confronti del sostituto dell'amministratore mandatario, è ammissibile nel solo ed esclusivo caso in cui lo stesso mandatario mantenga la disponibilità di autonoma e propria azione risarcitoria nei confronti del sostituto medesimo.
La decisione
Un motivo giudicato, dagli ermellini, fondato in base all'articolo 1717 Codice civile che ammette l'azione diretta del mandante sul sostituto ma solo nel caso in cui si evidenzi una cattiva gestione da parte di quest'ultimo e non sussista alcuna ratifica scritta di rinuncia ad ogni azione contrattuale.
Su questo principio non si era attenuta la Corte territoriale nel momento in cui aveva ammesso l'azione diretta del mandante consorzio nei confronti del sostituto del mandatario amministratore, nonostante l'esistenza di una ratifica dell'operato del sostituto rilasciata per iscritto dall'amministratore del consorzio condominiale che si qualificava come preventiva rinuncia a un'eventuale azione di responsabilità nei confronti del proprio sostituto.
Gli ermellini, rinviando la sentenza ad un'altra sezione della Corte d'appello di Roma, hanno, inoltre, assorbito, dall'accoglimento del primo, gli ulteriori motivi lamentati dal ricorrente nel ricorso in Cassazione, relativi al fatto che la Corte d'appello non avesse tenuto conto della mancata contestazione processuale della circostanza che gli incassi percepiti erano stati utilizzati per estinguere debiti del consorzio e la erronea decisione, in secondo grado, di fondare la propria pronuncia sul presupposto di una colpa mai formulata come oggetto di domanda.