Condominio

Il condominio non risponde dei danni da infiltrazione causati ai beni di valore contenuti nei box

Se il danneggiato è negligente non si ritiene si possa configurare la responsabilità da cose in custodia

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di Agostino Sola

Qualora vengano conservati in un box auto oggetti di rilevante valore economico, in caso di infiltrazioni derivanti dall'area condominiale sovrastante, il condominio non può essere chiamato a rispondere dei danni causati dal danneggiamento dei beni di valore ivi contenuti: l'atteggiamento del danneggiato, infatti, può considerarsi causalmente rilevante ed esclude il risarcimento. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la sentenza 14890 del 12 ottobre 2022.

Il fatto

Il proprietario di un box auto in un edificio condominiale decideva di conservarvi dei libri antichi di pregio e di rilevante valore economico. Il box auto, tuttavia, era interessato da ripetuti fenomeni infiltrativi provenienti, a suo dire, dall'area condominiale sovrastante. In tali occasioni, i libri venivano gravemente danneggiati dall'acqua e dall'umidità.Tale situazione era ritenuta sufficiente a convenire in giudizio il condominio onde ottenere il risarcimento dei danni subiti al box auto ed ai beni di pregio ivi contenuti nonché la condanna all'esecuzione dei lavori relativi allo spazio condominiale nella parte dove le acque piovane si infiltravano nel sottosuolo.Il condominio, resistendo alla domanda dell'attore, si difendeva in giudizio.

La decisione

All'esito del giudizio il Tribunale di Roma, con la sentenza 14890 del 12 ottobre 2022, rigettava la domanda del condomino, in considerazione del fatto che l'aver conservato i rari libri antichi in un luogo inidoneo è stato ritenuto comportamento atto ad escludere qualsiasi responsabilità in capo all'ente di gestione.

La responsabilità ex articolo 2051 Codice civile

L'ipotesi di responsabilità azionata dal condomino è quella relativa ai danni causati da “cose in custodia” ai sensi dell'articolo 2051 Codice civile. Tale fattispecie costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva gravante sul soggetto che ha il dovere di custodia del bene che ha causato il danno, il quale potrà liberarsi esclusivamente per caso fortuito. La responsabilità oggettiva, infatti, è tale perchè prescinde da qualunque connotato di colpa ma opera sul piano oggettivo dell’accertamento del rapporto causale tra la cosa e l’evento dannoso e della ricorrenza del caso fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.In altre parole, dunque, spetterà al danneggiato dimostrare il nesso causale e il rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l’evento dannoso verificato, incombendo al convenuto l’onere di dare la prova del caso fortuito incidente sul nesso causale.

Il caso fortuito e il ruolo del danneggiato “negligente”

La sentenza in commento offre interessanti spunti in relazione alle esclusioni di responsabilità del custode per caso fortuito, declinato nel fatto colposo del danneggiato. Secondo la giurisprudenza, infatti, qualora l'evento sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato si viene a verificare un’ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla descritta responsabilità oggettiva di cui all’articolo 2051 Codice civile.Nel caso di specie, infatti, la valutazione di merito del Tribunale si è concentrata sulle specifiche cognizioni tecniche del danneggiato che, come riferiva egli stesso, era esperto di libri antichi e delle tecniche della loro conservazione poiché lavorava in una prestigiosa rilegatoria.

L'aver conservato libri di pregio in un locale inidoneo allo scopo è stato ritenuto indice di irragionevolezza e negligenza tale da interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso. E ciò perché il danneggiato deve comunque farsi parte diligente al fine di evitare i possibili danni secondo un principio di autoresponsabilità. Secondo il Tribunale, infatti, l'attore avrebbe potuto agilmente e senza sforzo conservare in luogo idoneo i rari libri antichi, così limitando le ripercussioni patrimoniali negative derivanti dalle infiltrazioni già verificatesi.

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