Il condòmino che dice di non poter usufruire del cortile per le biciclette parcheggiate deve provare il danno
Le molestie sussistono solo quando la situazione denunciata reca un disturbo che supera la soglia di turbativa fissata dalla norma
Un soggetto lamentava, nei confronti del condominio, la turbativa nel possesso di un rubinetto del cortile per la sua chiusura con una farfalla di cui solo il custode aveva la chiave e la turbativa nel possesso del cortile per il parcheggio di biciclette anche al di fuori della rastrelliera e davanti alle finestre di sua proprietà. Il Tribunale di Milano si pronunciava con sentenza numero 6776/2022 .
Il caso
Ai sensi dell’articolo 1170 del Codice civile, veniva proposta domanda di manutenzione del possesso del rubinetto e del cortile condominiale, con contestuale richiesta di ordinare al condominio il ripristino della possibilità di utilizzo di tale rubinetto e la cessazione della turbativa al godimento del cortile condominiale, tramite la rimozione della rastrelliera posta davanti alle finestre della sua proprietà. Il condominio esponeva di aver apposto la farfalla al rubinetto per evitare che l’acqua fosse lasciata scorrere inutilmente, con il rischio di causare infiltrazioni nei seminterrati e sprechi di acqua. Sosteneva inoltre l’assenza di alcuna lesione del diritto dei singoli, essendo il bene condominiale e il suo utilizzo destinato a soddisfare le esigenze del condominio: in ogni caso, la chiave era in possesso del custode.
Quanto alla rastrelliera, era posizionata nel cortile da diversi anni e solo una bicicletta veniva talvolta parcheggiata attaccandola all’inferriata dell’inquilino del ricorrente, che comunque ne aveva dato il permesso. Faceva, infine, presente che successivamente al deposito del ricorso si era tenuta un’assemblea straordinaria che aveva deliberato la consegna della chiave della farfalla di chiusura del rubinetto dell’acqua condominiale al ricorrente e di procedere allo smaltimento di eventuali biciclette abbandonate.
Il procedimento d’urgenza
All’esito della fase cautelare, le parti erano concordi nel chiedere la cessazione della materia del contendere, evidenziando che, a seguito dell’assemblea condominiale, era stata messa a disposizione la chiave, venendo così meno l’interesse delle parti alla definizione del procedimento. Tuttavia, parte attrice chiedeva, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, l’accertamento delle molestie derivanti dalla collocazione delle biciclette all’interno del cortile, riferendo che il loro parcheggio rendeva più difficoltoso sia l’accesso del condòmino nell’edificio sia l’accesso della luce nel locale seminterrato di sua proprietà. Riferiva, inoltre, che l’apertura della catena delle bici, legate alla sua inferriata, causava rumori assordanti. Tutte molestie che, a suo dire, erano state confermate dalla delibera condominiale con cui l’assemblea aveva disposto il riordino delle biciclette con utilizzo della sola rastrelliera.
Per il condominio, le molestie erano indeterminate e comunque non provate poiché la collocazione delle biciclette non era causa di alcuna turbativa sul possesso del cortile e/o sull’accesso all’immobile e, anzi, il posizionamento della rastrelliera era stato deciso dall’assemblea condominiale.
Il processo di merito
Il giudice milanese ha premesso in primo luogo che l’intervenuta cessazione della materia del contendere non fa venire meno l’interesse della parte alla definizione delle spese di lite, anzi persiste l’esigenza di ottenere una pronuncia finale sulle spese processuali (Cassazione Civile, sentenza 26299/2018). Del resto, nell’ambito del procedimento possessorio, la parte ha interesse a chiedere la regolamentazione delle spese di lite in entrambe le fasi processuali, ossia in sede di cognizione sommaria eventualmente anche per il mezzo del reclamo (di cui all’articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile) e in sede di cognizione ordinaria, per il mezzo dell’azione di merito ai sensi dell’articolo 703, comma 4, Codice di procedura civile. Con riguardo ai procedimenti cautelari, le statuizioni sulle spese sono integralmente rivedibili, cioè sia quanto all’addebito delle spese che alla loro misura, in un’eventuale giudizio che venga instaurato sull’azione di merito che si voleva cautelare o da parte dell’attore in cautelare o da parte del convenuto in cautelare che abbia a ciò interesse (Cassazione civile, 11370/2011).
Tale orientamento è compatibile con le forme del procedimento possessorio ex articolo 703, comma 2, Codice di procedura civile, utilizzato nel caso in esame. Del resto, la cessazione della materia del contendere trova fondamento nel sopravvenuto venire meno dell’interesse ad agire rispetto alle domande e presuppone che siano sopravvenuti, nel corso del giudizio, eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti idonei a determinare la totale eliminazione di ogni posizione di contrasto (Cassazione civile, sentenza 5390/2000). Nel caso di specie, considerato che le parti non avevano raggiunto un accordo sulle spese processuali, la causa doveva essere decisa nel merito al solo fine della regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
La chiusura a chiave del rubinetto
La domanda proposta dall’attore riguardava due distinti atti di pretesa molestia, ossia la chiusura a chiave del rubinetto dell’acqua condominiale e la molestia relativa al parcheggio delle biciclette nel cortile condominiale. Occorre premettere che ogni condòmino, ai sensi dell’articolo 1102 del Codice civile, può servirsi della cosa comune senza alterarne la destinazione ed impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Pertanto, in mancanza di un regolamento condominiale che disciplini l’utilizzo del rubinetto, la limitazione d’uso del bene comune costituisce turbativa ex articolo 1170 del Codice civile.
Nel caso di specie, era ravvisabile una molestia nel possesso del rubinetto condominiale nella modifica apportata dall’amministratore, che limitava l’uso dell’acqua condominiale da parte dei singoli condòmini poiché era pacifico che il custode fosse presente solo la mattina dal lunedì al sabato e che quindi la messa a disposizione della chiave presso la portineria non poteva escludere la turbativa poiché, al di fuori del suddetto periodo, l’uso del rubinetto condominiale è completamente impedito ai residenti, turbandone così il loro possesso. Sotto tale profilo si dichiarava pertanto la soccombenza virtuale del condominio.
Il parcheggio delle biciclette
Con riguardo alla turbativa causata dalle biciclette, l’attore precisava che il parcheggio delle biciclette all’interno del cortile gli aveva causato:
a) Turbativa nell’accesso all’edificio poiché le biciclette erano posizionate anche al di fuori della rastrelliera, lasciando uno spazio limitato per l’accesso al portone;
b) Turbativa nell’accesso della luce nel locale di proprietà dell’attore, che era posto al piano seminterrato avanti alla rastrelliera, impedito dalla stessa rastrelliera;
c) Turbativa causata dai rumori dell’apertura dei lucchetti delle bici, legate alla finestra della sua proprietà.
Nel merito, era circostanza provata che la rastrelliera era stata posizionata e fissata al suolo nel luogo attuale dall’anno 2015, e, dunque, era già ampiamente decorso il termine annuale di decadenza ai sensi dell’articolo 1170 del Codice civile. Le altre due turbative, invece, sono state dichiarate inesistenti, in quanto non provate. Del resto, in tema di possesso, l’ipotesi della molestia o turbativa si configura solo attraverso un comportamento dell’autore che abbia un congruo e apprezzabile contenuto di disturbo del possesso altrui e che renda in tal modo più gravoso e notevolmente difficoltoso l’estrinsecarsi della posizione del possessore (Cassazione Civile, 11036/2003).
Le rastrelliere non impediscono l’utilizzo del cortile
Dalle fotografie prodotte emergeva che le due rastrelliere erano piene di bici e che, agli estremi, erano posizionate alcune bici, non inserite nello spazio apposito, ma riposte in modo ordinato e perpendicolare alla rastrelliera. Tale sistemazione non è stata ritenuta idonea a integrare la turbativa del possesso del cortile e/o dell’accesso al portone poiché era sempre visibile uno spazio adeguato tra la rastrelliera e il portone, che permetteva l’ingresso nell’edificio mediante il portone principale. Anche l’utilizzo del cortile condominiale non era precluso, considerato che le eventuali bici poste fuori dalla rastrelliera erano riposte in modo ordinato e in continuità rispetto la rastrelliera. Inoltre, la decisione dell’assemblea di impegnarsi alla sistemazione delle bici manifestava la volontà di eliminare dalla rastrelliera quelle non più utilizzate nonché di continuare a posizionare le rimanenti in modo ordinato e perpendicolare.
Allo stesso modo, anche la turbativa relativa ai rumori causati dall’apertura delle biciclette non era fondata, non essendo stata provata la circostanza, considerando anche che l’eventuale rumore della catena non sia in grado di raggiungere la soglia apprezzabile della turbativa vista la sua brevità, da considerarsi secondo i criteri di comune esperienza.
L’esito del processo
Alla luce del quadro così descritto, vista la soccombenza virtuale reciproca delle due parti, il condominio per la chiusura del rubinetto e l’attore per la mancata prova della turbativa circa il parcheggio delle bici, il Giudice ha compensato le spese di lite.