Condominio

Il condomino danneggiato dalle parti comuni paga anche per i danni da lui subiti

di Rosario Dolce

Il condòmino che subisce un danno nel suo immobile derivante da un bene comune deve partecipare sia alle spese di riparazione (in quanto comproprietario dello stesso bene), che a quelle di risarcimento del danno da lui subito e procurate dal medesimo bene.
In altri termini, in concreto, una parte del danno deve essere risarcita dal medesimo soggetto (che lo ha subito), poiché anche su di lui grava l'obbligo di custodia e di manutenzione del bene comune articolo 1117 Codice civile.
I l principio è stato ripreso pochi mesi fa dal Tribunale di Palermo e prende spunto dal caso di infiltrazioni subite dall'appartamento sottostante ad una terra a livello posta in proprietà esclusiva di altro condòminio.
La motivazione del provvedimento sembra evocare, seppur indirettamente, due fattispecie normative.
La prima è quella di cui all'art. 1227, comma 1, Codice civile,in base al qale, se il fatto colposo del creditore (o del danneggiato) ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Quindi, affermala Cassazione «Stante la genericità dell'art. 1227,c. I, c.c. sul punto, la colpa sussiste non solo in ipotesi di violazione da parte del creditore-danneggiato di un obbligo giuridico, ma anche nella violazione della norma comportamentale di diligenza, sotto il profilo della colpa generica». (Sezioni Unite, 21 novembre 2011, n. 24406).
La seconda, collaterale alla prima, è quella della responsabilità solidale discendente dalla “cosa in custodia”.
L'applicabilità dell'art. 2055 codice civile (che opera un rafforzamento del credito evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota) ai danni da cosa condominiale in custodia troverebbe conferma, innanzi tutto, in alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimità, ovverosia:
• nella Sentenza. n. 6665/09, che ha ritenuto il condomino danneggiato quale terzo rispetto allo stesso condominio cui è ascrivibile il danno stesso (con conseguente inapplicabilità dell'art. 1227, primo comma c.c.);
• nel provvedimento n. 4797/01, per l'ipotesi di danni da omessa manutenzione del terrazzo di copertura cagionati al condomino proprietario dell'unità immobiliare sottostante;
• Nel provvedimento n. 6405/90, secondo cui i singoli proprietari delle varie unità immobiliari comprese in un edificio condominiale, sono a norma dell'art. 1117 c.c. (salvo che risulti diversamente dal titolo) comproprietari delle parti comuni, tra le quali il lastrico solare, assumendone la custodia con il correlativo obbligo di manutenzione, e con la conseguenza, nel caso di danni a terzi per difetto di manutenzione del detto lastrico, della responsabilità solidale di tutti i condomini, a norma degli artt. 2051 e 2055 Codice civile.
A ciò va aggiunto che la stessa struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 Codice civile presuppone l'identificazione di uno o più soggetti cui sia imputabile la custodia.
Il custode non può essere identificato né nel condominio, interfaccia idoneo a rendere il danneggiato terzo rispetto agli altri condomini, ma pur sempre ente di sola gestione di beni comuni, né nel suo amministratore, essendo questi un mandatario dei condòmini.
Solo questi ultimi, invece, possono considerarsi investiti del governo della cosa, in base ad una disponibilità di fatto e ad un potere di diritto che deriva loro dalla proprietà piena sui beni comuni ex art. 1117 c.c. (sui requisiti in generale della custodia ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., cfr. Cassazione civile S.U. n. 12019/91).
Se ne deve dedurre, pertanto, che il risarcimento del danno da cosa in custodia di proprietà condominiale non si sottrae alla regola della responsabilità solidale ex articolo 2055, I° comma Codice civile, individuati nei singoli condòmini i soggetti solidalmente responsabili (Cassazione civile, civ. sez. II, del 29 gennaio 2015, n. 1674).

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