Condominio

Il condomino presente in assemblea non sana automaticamente l’omessa o tardiva convocazione

Spesso, come nel caso in esame, partecipa infatti all’assemblea per contestare il vizio rilevato

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di Selene Pascasi

La presenza del condomino in assemblea sana l'omessa, tardiva o incompleta convocazione solo se vi partecipi senza contestare il vizio provocando un'acquiescenza sanante. Lo scrive la Corte di appello di Catanzaro con sentenza numero 808 del 1° giugno 2021.

La vicenda
È un proprietario a citare l'amministratore deducendo la nullità di una delibera per difetto di convocazione. L'avviso, marca, era stato inviato ad un indirizzo errato e senza il rispetto dei cinque giorni liberi tra chiamata ed adunanza. Delle spese, poi, erano state a suo avviso erroneamente ripartite: alcuni esborsi posti a suo carico, infatti, erano stati da lui saldati. Domanda accolta dal Tribunale e appellata dal condominio che, però, incassa un rigetto. Intanto, premettono i giudici di secondo grado superando un nodo procedurale, un atto a mezzo posta elettronica certificata non è nullo se nonostante il difetto di notifica sia giunto a conoscenza del destinatario raggiungendo il suo scopo legale (Cassazione, sezioni Unite 23620/2018). Principio della sanatoria della nullità operante, più in generale, anche per le notifiche a mezzo pec (Cassazione, sezioni Unite, 7665/2016).

Il merito della controversia
In riferimento all'assemblea contestata, tenutasi in seconda convocazione, il Collegio ricorda che l'avviso – contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno – va comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano, con indicazione del luogo e dell'ora dell'adunanza. Ancora, rileva, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile su istanza dei dissenzienti o assenti non ritualmente convocati.

Quando scatta l’acquiescenza sanante
Ma è tesi ormai consolidata quella per cui, a fronte dell'impugnazione di una deliberazione, la presenza del condomino in assemblea sana l'eventuale omessa, tardiva od incompleta convocazione esclusivamente se vi partecipi senza contestare quel vizio. Solo allora, marca, scatterà l'acquiescenza sanante. Ebbene, nella vicenda, dal verbale di assemblea emergeva che – nel corso della riunione – l'uomo aveva fatto rilevare che l'avviso di convocazione era stato inviato ad un soggetto falsamente indicato come proprietario dell'unità in questione e di ciò v'era prova documentale.

Ecco che, accertata l'irritualità della convocazione, la Corte di appello di Catanzaro non poteva che propendere per una declaratoria di nullità della delibera impugnata anche alla luce del fatto che l'intempestiva o comunque omessa comunicazione al condomino della data fissata per l'assemblea vizia il processo formativo per violazione del diritto di intervento e di voto. Bocciato integralmente l'appello, segue la condanna del condominio alla rifusione delle spese di lite.

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