Il contratto di comodato viene meno anche con la morte del comodante
Basandosi sulla fiducia e non prevedendo un termine, si ritiene cessi alla morte o del comodante o del comodatario
Il comodato è un contratto con il quale una parte (il comodante) consegna all’altra (il comodatario) un bene mobile o immobile, affinché costui se ne possa servire per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo (articolo 1803 Codice civile). Ora, con la morte del comodante viene meno il diritto del comodatario di continuare a vivere nell'immobile, in quanto viene meno il rapporto di fiducia originario che interveniva personalmente tra le parti e che non risulta replicabile soggettivamente oltre il momento di genesi soggettiva. Ciò è quanto ha stabilito il Tribunale di Ragusa con sentenza del 07 febbraio 2022.
L’istituto del comodato
Il giudice siciliano, a tal proposito, ha osservato che il comodato fonda la propria natura nel rapporto intercorrente tra le parti, ragione per cui «a norma dell’articolo 1811 Codice civile, la morte del comodante determina la risoluzione del contratto di comodato e l’attribuzione ai suoi eredi del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi delle parti originarie, in un rapporto caratterizzato dall’elemento della fiducia»(Cassazione 4920/1979).
In quest'ottica la norma in disamina è stata interpretata nel senso che essa è in grado di esprimere una sorte di «reciprocità giuridica», i cui effetti sarebbero validi anche per l'ipotesi di morte del comodante, essendo la regola identicamente fondata sulla tutela del rapporto fiduciario tra le parti.Per cui «in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori» (Cassazione 25887/2018).
La mancanza di un termine
Ciò posto, visto che il convenuto in giudizio, al cospetto dell'immobile in disamina, non aveva allegato alcun titolo ulteriore che ne legittimava la detenzione oltre la morte del comodante, subiva la possibilità del cosiddetto recesso ad nutum, quindi unilaterale. In altri termini, ritrovandoci dinanzi ad un comodato senza determinazione di durata, il decidente ha ritenuto legittimo richiamare la previsione dell'articolo 1810 Codice civile, a mente del quale «Se non è stato convenuto un termine né questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede».
Per contro, a causa di mancanza di prova è stata respinta la richiesta risarcitoria spiegata dagli eredi del comodante contro il comodatario, visto che lo stesso si era rifiutato di far accedere i tecnici del superbonus nell'immobile da egli detenuto; in questi termini - così chiosa il decidente - occorre dimostrare l'effettivo pregiudizio con dati oggettivi, non attraverso il ricorso ad indici presuntivi fini a sé stessi.
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