Condominio

Il decreto ingiuntivo del portiere non pagato segue il rito del lavoro ed è esclusa la sospensione feriale

Questo deve essere tenuto in conto ai fini della individuazione dei termini di scadenza della notifica

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di Rosario Dolce

I crediti vantati dal portiere seguono la disciplina giuslavoristica, ragione per cui il termine per opporre il decreto ingiuntivo con cui il lavoratore richiede il pagamento del Tfr non è assoggettato al periodo di sospensione feriale (Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, sentenza 1319 del 22 aprile 2022).

La vicenda
Il caso da cui nasce la controversia riguardava la notifica di un provvedimento monitorio al condominio, da parte degli eredi del portiere, i quali rivendicavano l'importo di circa diecimila euro a titolo di differenze retributive e saldo di trattamento di fine rapporto, pretesa economica però opposta da parte del condominio (anche) in ragione di una richiesta di compensazione giudiziale per un a sserito controcredito pecuniario. Al di là del merito della controversia il decidente siciliano ha ritenuto che l'opposizione formulata da parte della compagine condominiale fosse inammissibile, in quanto trattandosi di controversia soggetta al rito del lavoro, non operava la sospensione feriale dei termini processuali.

Il calcolo dei termini
Dal carteggio processuale emergeva, infatti, che il decreto ingiuntivo fosse stato notificato all'amministratore del condominio nella prima decade di agosto, mentre il ricorso in opposizione risultava depositato a metà ottobre, cioè oltre la scadenza del termine di giorni quaranta concesso per l'opposizione (articolo 641, comma 1°, Codice procedura civile). A tal fine – così è riportato in seno al provvedimento in commento - la sottrazione delle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria alle norme sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - che, prevista dall’articolo 3 della legge 742 del 1969, opera in ogni fase concernente il processo del lavoro, stante lo scopo sollecitatorio perseguito dal legislatore - rileva anche rispetto al termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo concernente crediti di lavoro, nonostante l’inapplicabilità al procedimento monitorio, prima dell’opposizione, delle forme del rito del lavoro, data la prevalente rilevanza, ai fini in esame, della materia controversa (in punto è stato richiamato come precedente la pronuncia della Cassazione, Sezioni unite, 18 marzo 1999 numero 156).

Conclusioni
Secondo il tribunale del capoluogo siciliano, pertanto, non vi era alcun dubbio che l'oggetto della domanda di ingiunzione - che deve essere verificato attraverso l'esame del ricorso per ingiunzione - riguardava l'importo richiesto in pagamento a titolo di Tfr e competenze tutte di fine rapporto, e quindi trattandosi di spettanze riconducibili al pregresso rapporto di lavoro intrattenuto dal dante causa degli eredi nei confronti del condominio (inteso come datore di lavoro), costituiva materia assoggettata al rito del lavoro, di cui agli articoli 413 e seguenti Codice procedura civile, e subiva l'onta degli effetti processualistici peculiari di cui trattasi.

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