Il deficit di cassa non prova l'esborso sostenuto dall'amministratore
Quest’ultimo farebbe bene a motivare in banca il prelievo dal proprio conto corrente specificando che si tratta di anticipazioni di spese condominiali
L'amministratore deve offrire la prova degli esborsi sostenuti. Il disavanzo fra entrate ed uscite non dimostra che la differenza sia stata versata dall'amministratore con propri danari e l'accettazione dei carteggi da parte del subentrante non costituisce prova del credito. È l'importante precisazione resa dalla Corte di appello di Roma nella sentenza dell'8 febbraio 2023, numero 973.
La vicenda
Il pregresso amministratore ha appellato la sentenza di prime cure all'esito della quale la domanda volta ad ottenere il riconoscimento del credito verso il condominio era stata rigettata. Ha gravato la decisione dinnanzi alla Corte di appello di Roma chiedendo preliminarmente la sospensione della efficacia esecutiva e, nel merito, l'accertamento del proprio credito. Ha censurato la fallacia della pronuncia in quanto frutto di un distorto quadro interpretativo degli articoli 1129 e 1703 del Codice civile. Secondo l'appellante, il Tribunale di Roma avrebbe rigettato la domanda malgrado la fondatezza delle emergenze probatorie (documenti contabili, approvazione del rendiconto, stato patrimoniale e di cassa). Inoltre, ha ribadito che il credito era avvalorato dal disavanzo di cassa risultante dai carteggi contabili e dal verbale di passaggio delle consegne.
Le motivazioni della pronuncia
La Corte distrettuale capitolina ha chiarito che nel caso di specie difettava l'approvazione assembleare delle specifiche poste debitorie (ovvero gli esborsi anticipati) a favore dell'amministratore. Anche il dettaglio analitico e i relativi documenti erano manchevoli per cui nessun rilievo probante poteva essere attribuito al credito vantato. Né poteva attribuirsi valenza probatoria al deficit di cassa evincibile dai carteggi contabili, né tantomeno al verbale di passaggio di consegne. In definitiva, ha ritenuto esente da critica i passaggi motivazionali tracciati dal giudice di prime cure anche riguardo alla mancata ammissione delle richieste istruttorie perché inidonee a sopperire l'omesso riconoscimento del credito da parte della compagine assembleare.
Sulla base di tali rilievi ha considerato privi di pregio giuridico gli addotti motivi e rigettato integralmente l'appello. A sostegno della rassegnata linea interpretativa, il decidente si è riportato ad un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’accettazione dei carteggi da parte dell'amministratore subentrante non costituisce prova idonea del debito nei confronti dell'uscente in relazione al saldo negativo di cassa. Compete all’assemblea approvare il rendiconto per vagliare l’opportunità e congruità degli anticipi sopportati dall’amministratore. La sottoscrizione dell'amministratore subentrato, apposta sul verbale di consegna, non genera alcun effetto ricognitivo del debito in ordine agli esborsi sostenuti. È, dunque, onere dell’amministratore offrire la prova degli esborsi effettuati con danari personali (tra le tante Cassazione 12931/2022, Cassazione 10153/2011 e 13878/2010).
La prova del credito
Tra l'altro, l’approvazione del rendiconto con un disavanzo non sarebbe sufficiente per riconoscere il credito dell’amministratore. Ciò in quanto difetta la dimostrazione della effettiva anticipazione delle somme. Per conseguire il rimborso è necessario che l’amministratore renda la prova concreta di aver provveduto al pagamento delle spese eccedenti alle entrate con risorse personali.La giurisprudenza considera il disavanzo quale eccedenza delle spese sostenute rispetto alle entrate introitate. Occorre provare la sicura provenienza del danaro anticipato impiegato per fronteggiare la spesa priva, a quel momento, di copertura. La prova consta nel prelievo o nel bonifico tracciato dal conto personale dell’amministratore. .
Per ottenere il riconoscimento, il pregresso amministratore che vanti un credito dovrà provare gli esborsi effettuati con danaro proprio. Ad esempio, bonificando l'importo destinato all'anticipazione a favore del condominio (fondo proveniente dal conto personale dell’amministratore). Oppure l'amministratore preleverà la somma necessaria dal proprio conto corrente avendo premura di far annotare dal bancario la causale dell'operazione: tale somma, poi, andrà riversata sul conto corrente condominiale con specifica annotazione del motivo). La delibera ricognitiva delle situazioni debitorie imputate al condominio legittimerà la pretesa creditoria dell'ex amministratore.