Il diritto condominiale preso sul serio: entrambi i coniugi comproprietari ricevono la convocazione all’assemblea
L’articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile stabilisce che, oltre a quella annuale ordinaria per le deliberazioni previste dall’articolo 1135 del Codice civile, l’assemblea può essere convocata in via straordinaria dall’amministratore quando quest’ultimo lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno due condòmini che rappresentino un sesto del valore dell’edificio e che, dopo l’inutile decorso di dieci giorni dalla richiesta, possono provvedere direttamente...