Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: il giudice competente per le cause condominiali

Va individuato calcolando il valore della causa sul calcolo del quale si sono soffermate numerose pronunce

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di Ettore Ditta

Un problema processuale che si presenta di frequente nel primo grado delle cause di impugnazione condominiali è quello di stabilire chi, fra il giudice di pace e il tribunale, ha la competenza a decidere. Le disposizioni del Codice di procedura civile non forniscono indicazioni specifiche in proposito.

La competenza di giudice di pace e tribunale

Per quanto riguarda il giudice di pace si prevede infatti che è competente – oltre che per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, il cui valore non superi i venticinquemila euro (comma 2, che prevede un importo aumentato a partire dal 28 febbraio 2023) e per le ipotesi specifiche, indipendentemente dal loro valore, elencate dal comma 3 (cause relative ad apposizione di termini e rispetto delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi; cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case; cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e altre propagazioni superiori alla normale tollerabilità; infine cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali).

Competenza del giudice di pace in generale per tutte le cause relative a beni mobili di valore non superiore a diecimila euro, quando la legge non le attribuisce alla competenza di un altro giudice (articolo 7 del Codice di procedura civile).Si prevede poi che il tribunale sia competente per tutte le cause che non sono di competenza di altro giudice e che inoltre abbia competenza – oltre a quella esclusiva per le cause in materia di imposte e tasse, per quelle relative allo stato e alla capacità delle persone e ai diritti onorifici, per la querela di falso e per l’esecuzione forzata – in generale per ogni causa di valore indeterminabile (articolo 9 del Codice di procedura civile).

Competenza per le impugnazioni condominiali e calcolo del valore di causa

Non esistono però disposizioni specifiche sulla competenza per le impugnazioni condominiali e quindi si deve fare riferimento alle disposizioni processuali generali, per effetto delle quali l’impugnazione va proposta davanti al giudice di pace quando il valore della delibera non supera i diecimila euro e davanti al tribunale quando il valore della delibera è superiore o indeterminabile.Ma, per l’individuazione del valore concreto di una delibera (in modo da stabilire quale è il giudice competente a decidere in pratica), bisogna tenere presente una importante regola applicativa enunciata dalla Cassazione.

Infatti bisogna considerare che il valore di una delibera è differente in base al punto di vista del condominio, riguardo al quale viene deliberata la spesa complessiva, rispetto a quello del condomino che ritiene la delibera viziata e quindi intende impugnarla, che ha interesse invece solo alla sua quota di competenza. In relazione a questo aspetto, con l’ultima decisione emessa in ordine di tempo, la Suprema corte ha deciso che nell’azione di impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea di condominio, che sia rivolta ad ottenere una sentenza di annullamento con effetto nei confronti di tutti i condòmini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell’atto impugnato e non sulla base del solo importo del contributo alle spese dovuto dall’attore in base allo stato di ripartizione, per il motivo che la pronuncia non opera unicamente nei confronti dell’istante e nei limiti della sua ragione di debito (Cassazione sentenza 21 marzo 2022, numero 9068).

Importo contestato o intero ammontare

In tal modo è stato ribadito lo stesso principio già espresso in occasioni precedenti, quando è stato affermato che l’interpretazione secondo cui, nella controversia tra un condomino ed il condominio che ha per oggetto il criterio di ripartizione di una sola parte della spesa complessiva deliberata dall’assemblea, il valore della causa si deve determinare in base all’importo contestato e non al suo intero ammontare, non tiene conto che la sentenza che dichiari la nullità o pronunci l’annullamento della deliberazione dell’assemblea condominiale impugnata produce un effetto caducatorio unitario, che opera necessariamente nei confronti di tutti i condòmini, anche se non abbiano partecipato in modo diretto al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (Cassazione ordinanza 7 luglio 2021, numero 19250) e che quindi la domanda di impugnazione del singolo non si può intendere ristretta all’accertamento della validità del rapporto parziale che lega l’attore al condominio e si estende invece alla validità dell’intera deliberazione (Cassazione sentenza 25 novembre 1991, numero 12633).

E si precisa che tutto questo è ancor più vero nei casi in cui il condomino, impugnando una delibera assembleare, denunci una pluralità di vizi che ne possono determinare l’invalidità e quindi proponga contestualmente una pluralità di domande giudiziali, che hanno in comune l’oggetto della domanda giudiziale (vale a dire la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare), ma hanno distinte cause della domanda, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti, e l’oggetto dell’accertamento non sia suscettibile di stima economica. In questi casi infatti la causa ha necessariamente valore indeterminabile (Cassazione ordinanza 20 luglio 2020, numero 15434) e così rientra nella competenza del tribunale.

Gli effetti della delibera ai fini del suo valore

Come risulta dalle decisioni ricordate, per stabilire la competenza a decidere l’impugnazione bisogna accertare se la delibera riguarda un riparto di spesa che coinvolge anche gli altri condòmini oppure il suo annullamento comporta effetti solo per il condomino che propone l’impugnazione.In questa prospettiva devono essere valutate allora le decisioni, pure di Cassazione, di differente portata, secondo le quali, per la determinazione della competenza per valore relativa ad una controversia sul riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche quando il condomino chiede che il giudice dichiari l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sostenendo che la deliberazione assembleare non è valida, bisogna fare riferimento comunque all’importo contestato in relazione alla sua singola obbligazione.

Non dunque all’intero ammontare che risulta dal riparto approvato dall’assemblea, poiché, in generale, per individuare la competenza, occorre avere riguardo all’oggetto della decisione invece che alla questione di cui si discute, per cui l’accertamento di un rapporto che costituisce la ragione della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale che il giudice può esaminare in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e sulla qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, di conseguenza, sul valore della causa (Cassazione ordinanza 21227/2018).

L’oggetto della decisione per stabilire il valore di causa

Viene infatti osservato che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia che ha per oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, pure se il condomino agisce per sentire dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all'importo contestato relativamente alla sua sola obbligazione e non all'intero ammontare, perché, in generale, per individuare la competenza, occorre avere riguardo all’oggetto della decisione e non alla questione su cui si discute (Cassazione ordinanza 24748/2019).

Ulteriore precisazione è infine che l'espressione contenuta nell'articolo 10, comma 1, del Codice di procedura civile (secondo cui, ai fini della competenza, il valore della causa si determina in base alla domanda) deve essere interpretata nel senso che il valore di questa delibera è data dalla ragione della domanda e nei limiti della domanda giudiziale e che il riferimento dell'articolo 10, comma 1, alla domanda significa che, nel caso in cui quest'ultima faccia riferimento ad un rapporto di contenuto più ampio, è sempre alla stessa domanda e non al rapporto che occorre fare riferimento per l’individuazione della competenza (Cassazione ordinanza 18283/2015). E sempre nello stesso senso: Cassazione sentenza 5014/2018; Cassazione ordinanza 16898/2013 e Cassazione sentenza 6363/2010.

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