Condominio

Il diritto condominiale preso sul serio: l’ambito di operatività del dissenso rispetto alla lite

Se l’assemblea non delibera la lite attiva o passiva ai sensi dell’articolo 1132 del Codice civile, il condomino dissenziente deve soggiacere alla regola maggioritaria

di Ettore Ditta

L’articolo 1132 del Codice civile, sulla facoltà per i condòmini di esprimere il proprio dissenso riguardo a una lite, contiene una delle misure più significative previste nella disciplina condominiale per la tutela del singolo condomino rispetto alle scelte della maggioranza.

Dissenso da notificare entro 30 giorni

Si stabilisce infatti che, qualora l’assemblea dei condòmini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. È previsto uno specifico termine per l’esercizio del dissenso, perché l’atto con cui viene manifestato deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.

Il diritto di rivalsa

Sono molto importanti le conseguenze del dissenso espresso da un condomino: il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa e solo se l’esito della lite sia stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente. La disciplina sul dissenso prevista dall’articolo 1132, insieme ad altre varie previsioni, rivela un aspetto caratteristico dell’intera normativa condominiale, che è diretta anche a tutelare adeguatamente i condòmini della minoranza o perfino un unico condomino che non condividono la scelta fatta dagli altri partecipanti al condominio, predisponendo così una opportuna garanzia dai possibili abusi della maggioranza assemblare.

Nulla la delibera che attribuisce al dissenziente le spese di lite

In proposito è stato specificamente affermato che è affetta da nullità la delibera dell’assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite stessa deliberata dall’assemblea, dal momento che in tal caso l’articolo 1132, comma 1, contemperando l’interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest’ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte in proposito (Cassazione, 11126/2006). Si precisa inoltre che è illegittima e impugnabile, in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, la delibera dell’assemblea condominiale che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, pure a carico del condòmino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite deliberata dall’assemblea, perché solo l’unanimità dei condòmini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’articolo 1132, comma 1 (Cassazione, sentenza 16092/2005).

Il singolo può separare la propria responsabilità da quella altrui

Tuttavia, l’articolo 1132 non opera in relazione a qualsiasi controversia, perché esistono dei casi in cui il dissenso non è neppure consentito e bisogna tenerli ben presenti. Infatti, è stato rilevato (Cassazione, sentenza 7095/2017) che l’amministratore di condominio, in virtù delle attribuzioni demandategli dall’articolo 1131 del Codice civile, può resistere all’impugnazione della delibera assembleare e impugnare la relativa decisione giudiziale senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea, dal momento che esecuzione e difesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni proprie dello stesso (Cassazione sentenza 23 gennaio 2014, n. 1451) e che, pertanto, la difesa in giudizio delle delibere dell’assemblea impugnate da un condomino rientra nelle attribuzioni dell’amministratore, indipendentemente dal loro oggetto, per effetto dell’articolo 1131.

Per questo motivo non si ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 1132, che è diretto a mitigare gli effetti della regola maggioritaria che informa la vita del condominio e, in quest’ottica, consente al singolo condomino dissenziente di separare la propria responsabilità da quella degli altri in caso di lite giudiziaria, in modo da evitare le conseguenze dannose di eventuale soccombenza.

Senza deliberazione assembleare, prevale la regola maggioritaria

Quindi, qualora non vi sia stata un’assemblea a deliberare la lite attiva o passiva ai sensi dell’articolo 1132, il condomino dissenziente deve soggiacere alla regola maggioritaria e non è consentito a quest’ultimo separare la propria responsabilità da quella degli altri condòmini riguardo alle conseguenze della lite, come prevede l’articolo 1132, ma anche in tal caso il condòmino che avrebbe voluto esprimere il proprio dissenso non resta impossibilitato a difendere la sua posizione, perché dispone sempre del potere di ricorrere all’assemblea contro i provvedimenti dell’amministratore, nel modo stabilito dall’articolo 1133 del Codice civile, oppure al giudice contro il successivo deliberato dell’assemblea stessa, entro gli ordinari termini di decadenza, previsti dall’articolo 1137 del Codice civile, richiamato dall’articolo 1133. Infine, il condòmino dissenziente può sempre far valere le proprie doglianze sulla gestione dell’amministratore in sede di rendiconto condominiale, la cui approvazione deve avvenire a opera non del singolo, ma dell’assemblea.

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