Il disconoscimento del verbale assembleare: forme e modi
Affinché la procedura sia valida, il condòmino deve fornire elementi specifici che dimostrino l’assenza di conformità tra originale e copia fotostatica
La trascrizione di una delibera in un verbale dell’assemblea condominiale desta, talvolta, contestazioni da parte dei condòmini, così come l’autografia da questi apposta nel documento consegna. Si discute, in questi termini, di disconoscimento, il quale va dedotto ed eccepito nelle forme adeguate per porsi come eccezione efficace. Fa il punto della situazione la Corte d’appello di Palermo con la sentenza 214/2023.
La vicenda
I fatti da cui prende mossa il procedimento riguardano sinteticamente un’opposizione a un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero dei crediti condominiali nei confronti di un moroso, il quale si è difeso in giudizio assumendo di non aver mai ricevuto il verbale contenente le delibere che avevano approvato i rendiconti di esercizio e ha disconosciuto la stessa autografia apposta nel documento di consegna, sostenendo non fosse riconducibile a lui.
Validità della copia fotostatica dei verbali
Il ricorso è arrivato al cospetto del giudice di secondo grado, che lo ha rigettato. Precisando – per quel che qui rileva - che, nel silenzio della norma in merito ai modi e ai termini in cui deve avvenire il disconoscimento, risulta applicabile nella fattispecie la disciplina degli articoli 214 e 215 del Codice di procedura civile. Con la conseguenza che la copia fotostatica non autenticata viene riconosciuta – tanto nella sua conformità all’originale quanto nella scrittura e sottoscrizione – se la parte comparsa non la disconosca in modo formale e, dunque, specifico e non equivoco, alla prima udienza o nella prima risposta successiva alla sua produzione (vedi Cassazione 19680/2008 e 3695/2007).
Evidenziare le differenze tra originale e riproduzione
Quanto poi alle modalità con cui deve avvenire il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica dei verbali assembleari prodotti in giudizio dal condominio, i giudici del gravame hanno precisato che occorre rendere una dichiarazione che – pur sprovvista di forme particolari – evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (Cassazione 28096/2009).
Il condòmino deve fornire elementi specifici
A tal riguardo, è stato espressamente richiamata la disciplina dell’articolo 2719 del Codice civile, in cui viene precisato che il disconoscimento deve contenere la menzione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale o l’indicazione delle parti mancanti e il loro contenuto o delle parti aggiunte, a seconda dei casi. Inoltre, la parte che disconosce in giudizio il contenuto deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso excursus che il documento presentava nella versione originale, senza che possa valere il ricorso a clausole di stile e generiche (Cassazione, 16557/2019, in motivazione; Cassazione, 27633/2018; Cassazione, 29993/2017).
Nella specie, non risultava che il condòmino avesse assolto l’onere di disconoscimento come sopra delineato, avendo affidato la contestazione di conformità a una dichiarazione priva della dovuta chiarezza e specificità, da cui il rigetto dell’appello.