Condominio

Il giudice non può sindacare il contenuto di una delibera, può solo verificarne la legittimità

Spetta solo all’assemblea valutare, attraverso il voto del consuntivo, l’opportunità delle spese condominiali

immagine non disponibile

di Selene Pascasi

Impugnata una delibera, il giudice non può sindacarne il merito e controllare il potere discrezionale che l'assemblea esercita come organo sovrano della volontà dei condòmini – quando, ad esempio, approvi delle spese superflue – ma deve limitarsi a riscontrarne la legittimità. Spetta soltanto all'assemblea, infatti, approvare il consuntivo, confrontarlo con il bilancio preventivo e poi valutare l'opportunità delle spese affrontate su iniziativa dell'amministratore. Lo scrive il Tribunale di Potenza con sentenza numero 133 del 7 febbraio 2020.

La vicenda
A citare il condominio sono i proprietari di due appartamenti danneggiati da copiose infiltrazioni d'acqua verosimilmente provenienti dal giardino ubicato a monte dell'edificio e causate dal cattivo stato delle grondaie e del manto di copertura delle pareti esterne. Situazione di cui l'amministratore era stato informato tanto che l'assemblea aveva autorizzato degli interventi (pulizia dei canali di gronda e verifica del pozzetto a monte del fabbricato) che però, secondo i proprietari, non avrebbero risolto i problemi. Serviva, marcano, un serio accertamento della fonte di quelle perdite.

Di qui, l'impugnazione della delibera condominiale e il ricorso teso ad appurare – con accertamento tecnico preventivo – motivi ed entità del danno. L'esito della perizia era più che palese: quanto agli alloggi, il problema era la combinazione di temperature mediamente elevate ed un ricambio di aria insufficiente rispetto al microclima interno. Circa le autorimesse, i liquidi provenivano dalla colonna di scarico delle acque nere del palazzo non impermeabilizzata e lacerata in alcune parti.

La decisione
Il Tribunale, prima di esaminare la questione, si sofferma sull'ammissibilità della domanda con riferimento all'oggetto della lite. Il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle deliberazioni delle assemblee condominiali – ricorda richiamando l'insegnamento del collegio di legittimità – non può mai «estendersi alla valutazione del me rito ed al controllo del potere discrezionale che l'assemblea esercita quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità». È quindi insuscettibile di controllo giudiziale, con l'impugnativa regolata dall'articolo 1137 del Codice civile, l'operato dell'assemblea condominiale inerente l'approvazione in sede di rendiconto di spese che si assumano superflue (Cassazione 454/2017).

Lavori straordinari effettuati dal singolo condomino
Spetta comunque all'assemblea dei condòmini, prosegue, approvare il conto consuntivo, confrontarlo con quello preventivo e valutare l'opportunità delle spese affrontate d'iniziativa dell'amministratore (Cassazione 8498/2012). Va anche considerato, aggiunge, che se si verificano infiltrazioni provenienti dalle parti comuni tali da richiedere interventi di manutenzione straordinaria, ogni condomino può disporli qualora l'amministratore resti inerte. Così facendo eviterà il deterioramento della cosa comune e potrà in seguito richiedere il rimborso delle relative spese all'assemblea.

E' ovvio che si dovrà trattare di lavori urgenti ed indispensabili non essendo consentito al singolo di intervenire nella gestione del condominio e non essendo questi nemmeno tenuto ad anticipare spese per la riparazione. Ad ogni modo, accertata la sussistenza di infiltrazioni provenienti dalle parti comuni, la responsabilità (oggettiva) non potrà che essere del custode per via del nesso causale tra la cosa ed il danno, senza che rilevi la sua condotta del custode e l'osservanza o meno dell'obbligo di vigilanza. La norma, del resto, addossa la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni concrete per controllare i rischi connessi alla cosa custodita (Cassazione 20427/08). Ebbene nella vicenda, trattandosi di danno proveniente dalle parti comuni dell'edificio, la responsabilità era senza dubbio del condominio ma – inibito al giudice di entrare nel merito – la domanda, almeno per come formulata, non poteva essere accolta.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©