Il limite numerico legale di deleghe per l'assemblea può essere ridotto, mai aumentato
di Luana Tagliolini
Se il regolamento condominiale fissa un limite più basso che viene superato, la delibera non è valida anche se il numero di deleghe rientra nelle previsioni di legge

Ogni condomino ha il diritto di partecipare alle assemblee personalmente o anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta. Esiste un limite alla portabilità delle deleghe fissato dall'articolo 67, comma 1, Disposizioni attuative del Codice civile, il quale dispone che se i condòmini sono più di venti il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condòmini e del valore proporzionale. Questa norma è annoverata dall'articolo 72 delle Disposizioni attuative tra quelle inderogabili anche se la deroga riguarda solo l'eventuale incremento regolamentare del numero di deleghe massimo previsto dalla legge, ma non la sua riduzione.
Il limite numerico legale
La citata inderogabilità va intesa, quindi, nel senso che un regolamento di condominio contrattuale può prevedere un numero massimo di deleghe di cui ogni condomino può essere portatore anche diverso ma non superiore a quello stabilito dall'articolo 67 citato e, in quest'ultimo caso, prevarrà il limite numerico legale. La clausola contrattuale in deroga dovrà essere rispettata perché, diversamente, comporterebbe un vizio di costituzione dell'assemblea e la consequenziale invalidità delle delibere assunte (Cassazione, sentenza 8015/2017).
La limitazione numerica delle deleghe non costituisce un limite ma è un modo di regolamentare l’esercizio del diritto di ciascun condomino di intervenire in assemblea a mezzo di delegati (Cassazione, 5315/1998) al fine di evitare un “abuso” nell'uso delle deleghe che comprometterebbe il democratico funzionamento dell'assemblea se un numero esagerato di deleghe si concentrasse nella mani di una sola persona.
La sentenza del Tribunale di Milano
Questa interpretazione è stata ribadita di recente dal Tribunale di Milano (sentenza 5713/2023) nella vicenda riguardante l’impugnazione, da parte di alcuni condòmini, delle deliberazioni assunte dall’assemblea per vizio di costituzione in quanto due condòmini presenti alla riunione erano ciascuno portatore di sette deleghe mentre il regolamento di condominio, di natura contrattuale, prevedeva il limite di quattro deleghe per ogni condomino.
Il condominio convenuto si difendeva eccependo il rispetto della previsione dell'articolo 67 delle Disposizioni attuative perché i condòmini erano 50 e dunque il limite del quinto delle deleghe (nel caso 10) previsto da detta norma non sarebbe stato superato; mentre, sebbene sia stato superato il limite fissato dal regolamento di condominio (quattro deleghe), la costituzione assembleare e le delibere supererebbero comunque la prova della resistenza anche ove si sottraessero dalle deleghe conferite quelle eccedenti aventi maggior rilievo millesimale. Il Tribunale non condivideva le motivazioni del condominio tanto che accoglieva la domanda e annullava le delibere.
Conclusioni
La clausola del regolamento che limitava a quattro le deleghe conferibili alla stessa persona doveva ritenersi legittima e pienamente operativa poiché non in contrasto con l'articolo 67 delle Disposizioni attuative ed era irrilevante che i voti espressi in più dal delegato fossero ininfluenti sul quorum millesimale per approvare le delibere (Cassazione, sentenza 5315 citata). Ne conseguiva il vizio della costituzione dell'assemblea condominiale rilevante anche sotto il profilo della validità di tutte le delibere assunte.
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