Condominio

Il no al cappotto termico è valido solo con l'azione di annullamento della delibera assembleare

La questione non può essere tardivamente sollevata , come eccezione , nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo

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di Giulio Benedetti

È diffusa l'opinione per cui i condòmini possono opporsi alla realizzazione delle opere del cappotto termico dell'edificio , e non pagare i lavori deliberati dal condominio, in quanto gli stessi insistono sulle parti private. Tale assunto afferma che il cappotto termico incide sulle superfici dei balconi , di proprietà dei singoli condòmini, e pertanto la relativa delibera assembleare sarebbe annullabile.

La Cassazione (ordinanza 37733/2021) ha affermato il principio che il condòmino , qualora ritenga illegittima la delibera assembleare, deve impugnarla davanti all'autorità giudiziaria , ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dalla data di deliberazione per i presenti o dalla data di comunicazione per gli assenti. Se il condòmino non impugna la delibera non può opporsi alla richiesta di pagamento delle quote condominiali relative alla realizzazione del cappotto termico.

La vicenda
Nel caso trattato il condominio otteneva dal giudice il decreto ingiuntivo relativo alla quota condominiale di spettanza di una condòmina relativa ai lavori straordinaria del cappotto termico. La condòmina non pagava e la sua opposizione veniva respinta in primo ed in secondo grado. La Corte di appello respingeva gli argomenti della condòmina, in quanto osservava che i lavori disposti non interessavano beni estranei al condominio , non realizzavano abusi edilizi ed erano descritti nelle tavole tecniche depositate nel Comune, per gli stessi non era stato contabilizzato alcun costo per l ’esecuzione del cappotto termico poiché il lavoro non era stato eseguito.

La Cassazione rigettava il ricorso degli eredi della condòmina , poiché la stessa non aveva proposto una domanda per rilevare l'annullabilità della delibera assembleare , né aveva rispettato il relativo termine di decadenza per l'impugnazione . Ne consegue che laddove la ricorrente non abbia tempestivamente impugnato la delibera assembleare, che ripartiva tra i condòmini , la spesa sopportate per le opere commissionate, la questione non può essere tardivamente sollevata , come eccezione , nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo fondato su tale delibera: invero i vizi relativi alla ripartizione delle spese è un'ipotesi di annullabilità e non di nullità.

Conclusioni
La Cassazione ( Sezioni unite 9839/21) afferma che laddove il condòmino si opponga al decreto ingiuntivo, per fare valere l'annullabilità della delibera , deve proporre, nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1137 Codice civile, la relativa azione e non solo l'eccezione processuale nel giudizio di opposizione . La contestazione di un eventuale vizio nella ripartizione delle spese comuni è una questione di annullabilità da proporre in via di azione e , non già, d'eccezione nei termini ex articolo 1137 Codice civile stabiliti per l'impugnazione delle delibere assembleari viziate.

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