Condominio

Il proprietario è responsabile del crollo del traliccio dotato di antenne telefoniche

In caso di locazione, quando consegna il bene al conduttore, deve garantire buono stato di conservazione e idoneità all’uso

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di Giulio Benedetti

Lo sviluppo della tecnologia telefonica asservita agli edifici comporta anche rischi per il crollo dei tralicci a cui sono agganciate le antenne, di cui risponde penalmente il proprietario di un’attrezzatura non sottoposta ad adeguata installazione.

I fatti di causa

Il proprietario di un traliccio, su cui erano state installate delle parabole telefoniche, crollato durante un temporale dal tetto di un centro commerciale, era stato condannato per il reato di disastro colposo, in quanto dal fatto si verificava un pericolo per l’incolumità pubblica. I giudici affermavano che la violenta tromba d’aria che aveva determinato il crollo era stata una concausa, poiché le cause concorrenti consistevano nell’errore di progettazione, nell’omessa manutenzione e nel fatto che il proprietario dello stesso avesse consentito, nel corso degli anni, di apporvi altre antenne, che lo appesantivano oltre misura.

La posa di tali antenne era avvenuta sulla base di una perizia realizzata da un tecnico con imperizia, frutto di calcoli errati, e il proprietario aveva colposamente trascurato i segni di instabilità che l’antenna presentava. Non solo: il proprietario e locatore del traliccio aveva acconsentito, con imprudenza e negligenza, all’apposizione di antenne e parabole che ne aumentavano l’instabilità, senza aver accertato i mutamenti che tali installazioni avevano apportato alla struttura e nonostante fosse a conoscenza del disassamento che interessava il traliccio, per cui non aveva compiuto le verifiche necessarie né adottato le misure di sicurezza idonee a rafforzarne la stabilità.

Il soggetto ricorreva al giudice di legittimità, sostenendo l’ingiustizia della sentenza, perché aveva trascurato il fatto che, al momento del crollo, a seguito del contratto di locazione, il proprietario aveva conferito al conduttore i controlli sulla stabilità della struttura. Inoltre, il ricorrente affermava che la sentenza non aveva spiegato scientificamente le cause del crollo.

Manutenzione ordinaria e straordinaria in capo al locatore

La Corte di Cassazione (sentenza 46976/2022) dichiarava inammissibile il ricorso, in quanto interpretava la clausola del contratto di locazione, che obbligava la conduttrice a provvedere a propria cura e spese ai lavori per mettere il traliccio in condizioni di sicurezza e all’eventuale rinforzo delle strutture . Il giudice osservava che tale clausola derogava alle regole generali del contratto di locazione, che pone la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti locate in capo al locatore, e disciplinava la ripartizione delle spese di adeguamento dell’impianto al momento della consegna. Mentre il mantenimento successivo dei requisiti di idoneità statica del traliccio non poteva sfuggire alle disposizioni che lo pongono a carico del proprietario - locatore . Tale soggetto, in più occasioni, autorizzava soggetti terzi a installare o a rimuovere antenne e parabole: queste operazioni modificavano lo stato di fatto e le caratteristiche statiche del traliccio, rispetto a quelle verificate in precedenza dal tecnico incaricato dal proprietario.

Cosa prevede il Codice civile

L’articolo 1575 del Codice civile impone al locatore non solo di consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di conservazione, ma anche di conservarla in modo che sia idonea all’uso convenuto, soprattutto quando possa costituire un pericolo per la pubblica incolumità. Per la Cassazione, il proprietario era il soggetto dotato di poteri dispositivi, in quanto consentiva a terzi di installare sul traliccio ulteriori antenne e parabole, e quindi assumeva una posizione di controllo e di garanzia, dalle quali derivavano obblighi la cui violazione assumeva un rilievo giuridico.

La decisione della Cassazione

Gli ermellini, dunque, affermavano la legittimità della sentenza di condanna perché fondava il suo giudizio sulla posizione di garanzia del ricorrente e sulla sua condotta omissiva colposa, consistente nella modifica dello stato di fatto del traliccio e nell’omesso intervento di sicurezza. L’istruttoria dibattimentale accertava che , dopo un forte temporale, il traliccio risultava maggiormente pendente e che un ingegnere aveva segnalato al proprietario la necessità di un intervento tecnico. Per quanto riguarda le cause scientifiche del crollo, la Cassazione sosteneva la genericità delle critiche del ricorrente nei confronti delle valutazioni scientifiche del consulente tecnico del pubblico ministero perché prive di argomenti tecnici di supporto e aggiungeva che la rivalutazione dei dati probatori era preclusa dal giudizio di legittimità.

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