Condominio

Il proprietario della pianta non è responsabile della caduta del fogliame

di Eugenio Antonio Correale

Il proprietario di un albero ( nella specie, di un fico) non è responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie...

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Sezione 3