Il proprietario della pianta non è responsabile della caduta del fogliame
Il proprietario di un albero ( nella specie, di un fico) non è responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 Codice civile, per i lamentati danni provocati dalla caduta delle foglie sul pavimento del terrazzo posto nel fondo confinante, non ricorrendo né il carattere lesivo dell’evento (caduta delle foglie), trattandosi di fenomeno del tutto naturale e inoffensivo (tranne nel caso in cui le foglie siano lasciate esposte per lungo tempo alle intemperie, per la totale incuria del proprietario della superficie...
No di Anapi alla proposta 2692: prevede nuovi gravosi oneri
di Vittorio Fusco - presidente nazionale Anapi
Non è formato l’amministratore che frequenta corsi senza esame finale
di Cesare Rosselli - a cura di Assoedilizia
Privacy: la videosorveglianza illecita può dar luogo a un obbligo risarcitorio
di Carlo Pikler - Centro studi Privacy and Legal Advice





