Lavori & Tecnologie

GUIDE - Il responsabile dei lavori in base al Dlgs 81/08

Il committente conserva alcune responsabilità nonostante la nomina, quanto all’eventuale delegato ha responsabilità se gode di autonomia finanziaria

di Davide Longhi

La nomina del responsabile dei lavori, che spetta al committente, non è obbligatoria. Lo si deduce dalla definizione che dà l'articolo 89, comma 1, lettera c). In caso di mancata nomina del responsabile dei lavori, lo stesso coincide con il committente.
È consigliato nominare il responsabile dei lavori nei seguenti casi:
a) il committente non ha le capacità professionali per rispettare tutti gli obblighi a lui imposti dalla normativa;
b) l'opera è commissionata da più committenti (esempio un condominio, o un immobile che abbia più comproprietari).

Nel primo caso la figura del responsabile dei lavori si rende necessaria per sopperire alle nozioni in materia di sicurezza del committente, mentre nel secondo è utile, oltre che sotto l'aspetto puramente tecnico, anche sotto l'aspetto pratico; in caso di sanzione, infatti, in assenza di nomina del responsabile dei lavori, la stessa viene ripetuta per ogni committente.

I compiti del responsabile dei lavori
Dal momento in cui viene affidato l'incarico di responsabile dei lavori, allo stesso spettano tutti gli obblighi in capo al committente (articolo 90), così come stabilito dall'articolo 93, comma 1:«…il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori…».Numero e tipologia delle responsabilità del responsabile dei lavori pertanto dipendono dai contenuti della nomina che allo stesso viene conferita dal committente.È fondamentale che l'incarico dato al responsabile dei lavori venga redatto sotto forma di vera e propria delega scritta, altrimenti il committente continuerebbe ad essere investito delle proprie responsabilità, nonostante la nomina.

E quelli che restano in capo al committente
Pur trattandosi di una figura alternativa, la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest'ultimo dovrà comunque rispondere: a)per culpa in eligendo (scelta del professionista) e b)culpa in vigilando (verifica dell'operato del responsabile dei lavori).Recentemente quanto sopra è stato confermato dalla Cassazione sentenza 47476 del 21 dicembre 2011, che ha stabilito con maggiore chiarezza e forza, che «…il responsabile della sistemazione del cantiere e del rispetto delle relative norme di sicurezza e il committente, il quale può, con regolare delega, affidare i propri oneri, in parte o in toto, ad un responsabile dei lavori. Anche in caso di delega il committente conserva, comunque, l'obbligo di vigilare sull'operato del responsabile dei lavori, in particolare per quanto riguarda la sicurezza...».

In ogni caso il committente deve affidare l'opera ad una impresa qualificata per il lavoro da svolgere, iscritta alla camera di commercio, in possesso di regolare Durc e deve recepire le indicazioni fornitegli dal coordinatore per l'esecuzione sugli inadempimenti alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento. Inoltre, il committente deve assicurare le misure generali di tutela prescritte dall'articolo 15 del Dlgs 81/2008, per cui deve eliminare i rischi e deve sostituire ciò che è pericoloso con quanto è meno pericoloso.

Il documento di nomina
L'incarico di Responsabile dei lavori deve essere formalizzato dal Committente (nel caso di condominio deve essere deliberato dall'assemblea condominiale), mediante un documento scritto con data certa. È opportuno che tale documento, per avere efficacia giuridica, specifichi:
a) le funzioni delegate;
b) i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) attribuzione al delegato di tutti i poteri di organizzazione gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) attribuzione al delegato dell'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate. Tale incarico deve essere accettato dal delegato per iscritto ( qui il modello da utilizzare ) .

In ambito condominiale
L'amministratore condominiale, allorquando l'assemblea approva la sottoscrizione di un contratto di appalto, è il committente dell'opera ed è responsabile della sicurezza dei lavoratori impiegati; inoltre con la sottoscrizione del contratto di appalto non può trasferire su altre persone la responsabilità civile e penale relativa ai rischi dell'opera. Con riferimento al tema della delega di funzioni, l’articolo 16 comma 1 lettera d) del Dlgs 81/2008, richiede che la delega «attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate».

È dunque previsto, ed obbligatorio ai fini della validità dell’atto delegatorio, l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica (ovviamente proporzionata ai compiti trasferiti, quindi è pure concepibile un limite di spesa, ma congruo in relazione a detti compiti). Pertanto, la delega deve trasmettere al delegato non solo l’obbligo al rispetto delle norme di sicurezza ma anche i mezzi tecnici ed economici e i poteri organizzativi necessari per adempiere quell’obbligo (Cassazione penale, 1760/1993; Cassazione penale 3455/1994 che impone il conferimento di «mezzi adeguati al corretto espletamento dell’incarico»; Cassazione penale 3045/1997).

Esente da responsabilità il tecnico comunale
In tal senso, anche prima che il legislatore normasse la materia con l’articolo 16 del Dlgs 81/2008, era stato ritenuto esente da responsabilità il tecnico comunale che, non avendo i mezzi necessari per far fronte agli adempimenti del caso, abbia ripetutamente sollecitato chi di tali poteri era in possesso (Cassazione penale 7301/1994).Il passaggio giurisprudenziale è della massima importanza: esso sottolinea che il conferimento di una delega senza attribuzione dei mezzi economici necessari per procedere alle misure prevenzionistiche e protezionistiche necessarie, non rende l’atto di delega del tutto inefficace, ma ne limita l’effetto a mera delega organizzativa, che però include l’obbligo di segnalare comunque, e sollecitare i provvedimenti necessari.

Come per il dirigente, anche il delegato, seppur privo di mezzi economici, non potrà vedersi addebitare eventuali responsabilità omissive per non essere intervenuto esercitando un potere economico di cui non dispone, ma potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile di omissione penalmente rilevante, se non segnala e sollecita quanto è necessario per evitare infortuni e malattie professionali.Autonomia di spesa non è tale quando contenuta nei limiti del budget assegnato, che può anche essere uguale a zero, ma deve indicare o un potere di spesa effettivo e incondizionato senza limiti o comunque un potere di spesa definito e al di sotto del quale non si può in alcun modo comprimere. La Cassazione (penale, 26 settembre 2001) ha affermato che l'autonomia del delegato può essere paragonabile a quella dell'imprenditore, anche per quanto riguarda l'accesso ai mezzi finanziari, sempre nei limiti dell’incarico effettivamente conferito.

Ci sono obblighi di sicurezza e igiene del lavoro che prescindono dalla possibilità di esercitare ampi poteri o disponibilità di risorse economiche per essere adempiuti (I. Bellina, Antinfortunistica: delega di funzioni, in Dir. prat. lav, 2007, n. 36, 2197) quali gli obblighi di controllo, di divieto, quelli di informazione o di segnalazione, di riorganizzazione del lavoro e/o delle mansioni qualora non richiedano appunto l’esercizio di poteri di spesa.

L’attribuzione di autonomia finanziaria
Il requisito della attribuzione di autonomia finanziaria veniva anche in precedenza richiesto dalla giurisprudenza quale condizione necessaria ad assicurare l'effettività della attribuzione della piena autonomia decisionale al delegato, giacché il riconoscimento dell'autonomia gestionale sarebbe soltanto apparente, ove al delegato non fosse concessa una certa libertà di disposizione dei mezzi finanziari occorrenti al concreto assolvimento degli obblighi impostigli. Al riguardo, va sottolineato come tale autonomia finanziaria debba essere assicurata soprattutto attraverso la previsione di limiti di spesa sufficientemente ampi e, comunque, idonei a consentire al delegato di operare efficacemente nell'ambito delle funzioni delegate, al limite, si può ragionevolmente ipotizzare, con la clausola di salvaguardia per la quale il delegato, in caso di emergenza, non ha limiti di spesa salvo l’obbligo di rendiconto e di relazionare entro X ore (tempo ristretto) dalla fine dell’emergenza.

È chiaro, inoltre, che il requisito in parola va inteso nel senso che il delegato deve poter costantemente decidere l'effettuazione di una spesa per l'apprestamento di mezzi antinfortunistici senza alcuna preventiva autorizzazione od assenso da parte del delegante, o di altro soggetto. Perciò, si ritiene possa essere ammissibile che una persona delegata possa avere un tetto massimo di spesa a cui fare riferimento purché, nello stabilire tale tetto, si tenga conto di un principio di congruità (deve essere ragionevolmente rapportato alla dimensione aziendale, alla complessità dei problemi da affrontare) questa rappresenta l'unica limitazione ammissibile (Cassazione 3492/2001).

Questi gli estremi normativi ai quali il committente o il responsabile dei lavori devono ottemperare:
• Dlgs 81/08 e successive modificazioni e integrazioni (s.m.i.) articolo 90 commi dal n. 1 al n. 11 nessuno escluso;
• Dlgs 81/08 e s.m.i. articolo 92 comma 1 lettera e;
• Dlgs 81/08 e s.m.i. articolo 93 comma 2;
• Dlgs 81/08 e s.m.i. articolo 99 comma 1 e 2;
• Dlgs 81/08 e s.m.i. articolo 101 comma 1;
• Dlgs 81/08 e s.m.i. articolo 100 comma 6 bis.

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