Condominio

Il richiamo del condomino al rispetto del regolamento condominiale non è mai una molestia

Non essendo un atto illecito non può porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio

di Giulio Benedetti

L'amministratore, per l ’articolo 1130 Codice civile, deve curare l'osservanza del regolamento condominiale, previsto dall'articolo 1138 Codice civile, e il regolamento, per l'articolo 70 disposizioni attuative Codice civile, può sanzionare, previa l'autorizzazione assembleare, la violazione, con il pagamento di una somma, devoluta al fondo per le spese ordinarie, fino ad euro 200 o a euro 800, in caso di recidiva. Pertanto, il richiamo del condòmino, formulato dall'amministratore, al rispetto del regolamento non è mai una molestia.

Il caso trattato

La Corte di appello accoglieva l'appello del condominio e rigettava la richiesta di un condòmino finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno cagionato dal recesso di un conduttore dalla locazione di un appartamento, destinato ad alloggio ed assistenza per disabili ed anziani, in quanto il condominio l'aveva ritenuta vietata dal regolamento condominiale.

L'ordinanza della Cassazione

La condòmina ricorreva in Cassazione avverso la sentenza lamentandone l'ingiustizia per i seguenti motivi:
- il condominio era responsabile per le molestie arrecate dai singoli condòmini consistenti nel danneggiamento della cassetta postale, del citofono e del quadro elettrico e per avere denunciato la conduttrice dell'appartamento per violazioni edilizie, poi risultate infondate;
- la Corte di appello aveva illegittimamente affermato la violazione del regolamento condominiale, mentre la stessa non era oggetto del giudizio.

La Cassazione (nell’ordinanza 299/2022) dichiarava inammissibile il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute dal condominio e di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. La suprema corte ha affermato la legittimità della condotta del condominio che contesti al conduttore di un appartamento dell'edificio di destinarlo ad un’attività vietata dal regolamento condominiale. Il richiamo del conduttore al rispetto del regolamento non è una molestia e non costituisce un atto illecito e non può porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria collettiva del condominio (Cassazione 13689/2011 e 10347/2011). La Corte di appello, inoltre, non è incorsa nel vizio di ultra petizione, poiché l'oggetto della causa era la violazione del regolamento condominiale.

Quando si presenta un esposto infondato

Inoltre, il condominio non risponde, come ente collettivo, delle molestie effettuate dai singoli condòmini. La Cassazione (sentenze 560/2005; n. 30988/2018, n. 11898/2016) ha affermato che la presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria o amministrativa, anche se infondato, non è fonte di responsabilità per danni a carico dell'esponente, ai sensi dell'articolo 2043 Codice civile, se non quando, per l'articolo 368 Codice penale, sia calunnioso, ovvero sia stato presentato con dolo e sapendo dell'innocenza del soggetto denunciato.

Se la denuncia non è un reato, l'attività pubblicistica dell'autorità competente si sovrappone all'iniziativa del denunciante e le toglie ogni efficacia causale e interrompe il nesso tra l'esposto e il danno eventualmente subito dal soggetto denunciato. La Cassazione sostiene che il giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra la condotta antigiuridica e l'evento dannoso, ovvero il recesso della conduttrice dal contratto di locazione, comporti un giudizio di merito, effettuato correttamente dal giudice di appello, che non è sindacabile in sede di legittimità.

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