Condominio

Il sottotetto abitabile non rientra nella nozione di volume tecnico

Per considerarlo tale è necessaria una volumetria contenuta e il locale dev'essere del tutto privo di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale

immagine non disponibile

di Roberto Rizzo


La vicenda presa in esame riguarda il ricorso contro il Comune di un condomino che chiedeva l'annullamento del provvedimento con cui l'ente disponeva la modifica del permesso di costruire e della Segnalazione certificata di inizio attività già rilasciati, annullando la realizzazione di tutte le opere di altezza superiore a 10,50 metri, ad esclusione del torrino scala.

In particolare, il Comune si era determinato a modificare i permessi già concessi, in quanto il responsabile del Settore urbanistica – Edilizia privata aveva riscontrato la violazione delle norme tecniche di attuazione del vigente Piano regolatore.

Il ricorrente, nell'impugnare la decisione dell'amministrazione, ha lamentato che il Comune avesse errato nel calcolare, nell'altezza complessiva del fabbricato, anche il sottotetto che, viceversa, da questo computo andava escluso in quanto semplice volume tecnico.

Per meglio specificare le proprie difese, tra l'altro, il ricorrente, dopo aver esercitato il diritto di accesso agli atti, ha presentato le memorie previste dall' articolo 10 della Legge 07 agosto 1990 numero 241, di cui l'ente resistente non ha tenuto conto.

La decisione del Tar della Campania.
Il Tar Campania, sezione seconda, con la sentenza numero 993 , pubblicata il 03 marzo 2020, dopo aver negato la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ha rigettato il ricorso con una motivazione tecnica basata sull'esame del caso concreto.

Il collegio giudicante ha osservato che la tesi del ricorrente non poteva essere accolta perchè , per le sue caratteristiche dimensionali, il sottotetto di cui si chiedeva la realizzazione non poteva assolutamente rientrare nella nozione di volume tecnico.

Come si calciola la volumetria
I volumi tecnici, da escludersi correttamente ai fini del calcolo della volumetria e dell'altezza massima di un fabbricato, sono esclusivamente quelli che, con una volumetria propria estremamente contenuta, permettono l'accesso agli impianti tecnici necessari a garantire il comfort abitativo degli edifici.

Inoltre, perché un sottotetto possa validamente considerarsi come semplice volume tecnico, dev'essere del tutto privo di qualsiasi autonomia funzionale, anche solo potenziale.

Al contrario, il manufatto oggetto di ricorso, anche per le altezze -la massima pari a 2,60 metri e la minima pari a 2,10 metri- già nel grafico allegato alla Segnalazione certificata di inizio attività, si presentava come un locale autonomo, perfino dotato di balconi e finestre in corrispondenza di quelli dei piani sottostanti.

I precedenti in materia.
Questa pronuncia costituisce il punto d'arrivo dell'evoluzione giurisprudenziale che ha visto la sua espressione più alta nell'ordinanza del 01 marzo 2019, numero 9046, con la quale la Corte di cassazione, sezione penale, ha individuato i tre parametri che consentono di identificare i volumi tecnici.

Il primo, è quello della strumentalità necessaria del locale, rispetto all'utilizzo dell'edificio nel suo complesso.Il secondo parametro, prevede che questi locali, non potendo avere altra utilizzazione interna all'immobile, siano collocati all'esterno delle unità abitative. Il terzo, infine, prevede che il volume tecnico sia completamente privo di autonomia funzionale, anche solo potenziale, ed abbia dimensioni volumetriche proprie estremamente ridotte.

Con la stessa ordinanza, peraltro, la Cassazione ha ribadito che la trasformazione di un sottotetto, -che, secondo gli strumenti urbanistici in vigore, ha la destinazione di volume tecnico- in un locale abitabile, costituisce mutamento di destinazione d'uso, per il quale è necessario il rilascio del permesso di costruire, posto che la variazione avviene tra categorie urbanistiche non omogenee.

Ovviamente, questa trasformazione, senza il necessario titolo abilitativo, costituisce reato ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della repubblica del 6 giugno 2001, numero 380.

Nello stesso senso, si è anche espresso il Consiglio di stato, con la sentenza del 25 ottobre 2019, numero 7289.La pronuncia ha evidenziato che, per la qualificazione di un locale come volume tecnico, è indispensabile la proporzionalità tra la volumetria –necessariamente minima- del manufatto e la volumetria dell'intero edifico che è destinato a servire.

Conclusioni
E’ evidente come la sentenza del Tar Campania, abbia dunque ribadito principi già consolidati.Il collegio giudicante ha evidenziato però due ulteriori aspetti particolarmente rilevanti.

Le dichiarazioni non veritiere, poste a sostegno del ricorso, impediscono l'impiego del principio del legittimo affidamento a vantaggio del privato.Il decorso di un rilevante arco temporale, tra la realizzazione del manufatto ed il provvedimento di annullamento dei titoli abilitativi, non è rilevante, in quanto l'attualità dell'interesse della pubblica amministrazione deve essere valutato con riferimento al momento della scoperta della violazione.Per tutto quanto precede, il rigetto del ricorso era assolutamente inevitabile.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©