Immissioni rumorose e azione inibitoria
Va proposta contro tutti i proprietari per ottenere un divieto definitivo delle molestie
Con l'ordinanza 3766 dell'8 febbraio 2023, la Cassazione si è pronunciata sulla natura dell'azione inibitoria contro le immissioni di rumore provenienti dal fondo vicino.
Il caso
Tizia citava in giudizio la Società Gamma domandando la condanna della convenuta a rimuovere il dehor illecitamente realizzato ed a cessare le immissioni rumorose derivanti dalla diffusione di musica in orario serale.Il Tribunale rigettava la domanda attorea, rilevando da un lato l'intervenuta carenza di legittimazione passiva della società convenuta, in funzione dell'intervenuto trasferimento dell'azienda ad altro soggetto nel corso del giudizio, e comunque la cessazione della materia del contendere, per effetto della rimozione del dehor e della cessazione dell'attività serale di karaoke in precedenza svolta dalla società resistente.I giudici di secondo grado dichiaravano inammissibile il gravame.
Tizia proponeva così ricorso in Cassazione deducendo, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'articolo 102 Codice procedura civile, in ordine all'articolo 360, primo comma, numero 3, Codice di procedura civile, in quanto la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario dei locali dove veniva esercitata l'attività rumorosa.Secondo la ricorrente, dal momento che la domanda di cessazione delle immissioni ha natura reale, si configurava un'ipotesi di litisconsorzio necessario, pertanto i giudici di merito avrebbero dovuto disporre la remissione della causa al Tribunale ex articolo 354 Codice di procedura civile.
La pronuncia della Suprema corte
I giudici di piazza Cavour, nel ritenere il motivo fondato, richiamavano consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale «L’azione inibitoria di cui all’articolo 844 Codice civile, contro le immissioni moleste provenienti dal fondo vicino, ha natura reale e deve essere proposta contro tutti i proprietari di tale fondo, qualora l’attore miri ad ottenere un divieto definitivo delle immissioni, operante, cioè, nei confronti dei proprietari attuali o futuri del fondo medesimo e dei loro aventi causa, in modo da ottenere l’accertamento della infondatezza della pretesa, anche solo eventuale e teorica relativa al diritto di produrre siffatte immissioni. La suddetta azione ha, invece, carattere personale, rientrante nello schema dell’azione di risarcimento in forma specifica di cui all’articolo 2058 Codice civile, nel caso in cui l’attore miri soltanto ad ottenere il divieto del comportamento illecito dell’autore materiale delle suddette immissioni, sia esso detentore ovvero comproprietario del fondo, il quale si trovi nella giuridica possibilità di eliminare queste ultime senza bisogno dell’intervento del proprietario o degli altri comproprietari del fondo medesimo».
Conclusioni
Invero, nella vicenda posta al vaglio degli ermellini, sebbene la fonte delle immissioni rumorose lamentate da Tizia fosse connessa all'attività commerciale svolta dal soggetto che ne aveva la disponibilità, la domanda era volta anche ad ottenere la condanna ad eseguire opere di trasformazione della proprietà, idonee a precludere in via definitiva il ripetersi del fenomeno dannoso denunciato dall'originaria attrice; conseguentemente, il contraddittorio avrebbe dovuto essere esteso nei confronti del titolare del diritto di proprietà dell'immobile.Pertanto, la Corte territoriale avrebbe dovuto riformare la sentenza di primo grado, rimettendo gli atti al Tribunale, vertendosi in una delle ipotesi tassativamente indicate dall'articolo 354, primo comma, Codice procedura civile.