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Impianti fotovoltaici in strutture turistiche e termali, fino a giugno 2024 è sufficiente presentare la DILA

Se ubicate nei centri storici o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, necessaria anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato

di Deborah Maria Foti - Anapi

La conversione in legge del Decreto Bollette ha dato il via libera a un’importante semplificazione in merito agli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali.

Cosa stabilisce il Decreto Bollette

Con il voto di fiducia al Senato, il 24 maggio è stato convertito il decreto legge 34/2023, meglio conosciuto come Decreto Bollette, recante «Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali».Tra le varie modifiche e novità, la legge introduce l’articolo 7-bis col quale viene semplificata l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle strutture turistiche e termali. Difatti, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, fino al 30 giugno 2024 in queste strutture sarà possibile collocare gli impianti fotovoltaici su coperture piane o falde, di potenza fino a 1MW e destinati all’autoconsumo, presentando semplicemente la DILA (Dichiarazione di inizio lavori asseverata). Per quanto riguarda le strutture turistiche e termali ubicate nei centri storici o in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è possibile utilizzare la procedura semplificata per il fotovoltaico sul tetto a patto che ricorrano una serie di condizioni:

• Gli impianti non siano visibili dagli spazi esterni e dai punti panoramici;

• I manti delle coperture non siano realizzati con prodotti e materiali della tradizione locale.

La documentazione necessaria

La DILA andrà presentata al Comune in via telematica o in formato cartaceo, insieme a una relazione sottoscritta da un progettista abilitato che attesti il rispetto delle norme igienico-sanitarie, antisismiche e di sicurezza. Per quanto concerne gli impianti da realizzarsi nei centri storici o nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, è necessario presentare anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del progettista abilitato che attesti che gli impianti fotovoltaici non siano visibili da spazi pubblici esterni limitrofi e dai punti panoramici.

I precedenti legislativi

La citata normativa e la relativa semplificazione in materia di installazione del fotovoltaico nelle strutture turistiche e termali, si pone in continuità con quanto disposto lo scorso anno dal Decreto Aiuti, convertito con legge 91/2022, il quale ha consentito l’utilizzo della DILA per gli impianti destinati all’autoconsumo e siti al di fuori dei centri storici e delle aree tutelate. In seguito, il Decreto Aiuti bis (legge 142/2022) ha definito la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici a terra nelle strutture turistiche e termali site nei centri storici e nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico a condizione che vi sia un’attestazione del progettista che dichiari che gli impianti non sono visibili dagli spazi pubblici esterni limitrofi.

La semplificazione introdotta dal Decreto Bollette in merito all’installazione dei pannelli sui tetti delle strutture arriva anche dopo il Decreto Energia (legge 34/2022) attraverso il quale sono stati classificati come interventi di manutenzione ordinaria (non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso) l’installazione di impianti fotovoltaici e termici su edifici, strutture e manufatti fuori terra, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica e l’installazione di pannelli integrati nelle coperture in regime di edilizia libera, purché questi non siano visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti panoramici nei centri storici e nelle aree tutelate.

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