Condominio

Impugnazione delibera assembleare e mediazione: senza simmetria la domanda è inammissibile

Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va considerata nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione

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di Agostino Sola

Nel caso in cui si impugni una delibera assembleare lo svolgimento della mediazione è condizione di ammissibilità della stessa e la presentazione della stessa produce effetti interruttivi sul termine decadenziale di trenta giorni ma, affinchè tale condizione possa riscontrarsi, è necessario che vi sia simmetria tra i motivi di impugnazione formulati in sede di mediazione e in sede giudiziale; diversamente, la domanda è inammissibile perché tardiva ha chiarito il Tribunale di Roma, sezione V, sentenza 13 giugno 2023, numero 9450.

Il caso

Si discuteva innanzi al Tribunale di Roma dell'impugnazione di una delibera assembleare per il pagamento di oneri condominiali.Le doglianze dell'attore riguardavano tanto la regolarità della costituzione dell'assemblea – svoltasi da remoto in modalità videoconferenza – quanto l'approvazione, nel merito, di bilanci consuntivi precedenti.

Il condominio, nel costituirsi, rilevava l'inammissibilità della domanda poiché non vi era simmetria rispetto all'oggetto della mediazione, lamentandone l'ampliamento in sede giudiziale: in mediazione, infatti, l'oggetto della controversia era ridotto ad alcune censure e il thema decidendum si ampliava nel giudizio civile.Il Tribunale di Roma, tuttavia, senza entrare nel merito della controversia, ha ritenuto la domanda spiegata dal condomino inammissibile in conseguenza dell'asimmetria tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del giudizio.

La perfetta simmetria tra l'oggetto della mediazione e del giudizio

La sentenza in commento si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che si viene consolidando in forza del quale si predica la perfetta simmetria tra l'oggetto della mediazione e del giudizio in applicazione dell'articolo 4, Dlgs 28/2010. Tale disposizione viene interpretata nel senso che l’istanza di mediazione deve ricalcare la futura domanda di merito, includendo tutti, e gli stessi, elementi fattuali che saranno introdotti nel futuro giudizio e ciò sia per consentire all’istituto della mediazione di svolgere efficacemente la funzione deflattiva affidatagli dal legislatore (rafforzata dalla eventuale sanzione della improcedibilità della domanda), sia per consentire alla controparte evocata in mediazione di conoscere la materia del futuro contendere e di prendere posizione su di essa già nel corso della procedura, svolgendo le opportune difese che possono condurre ad una soluzione conciliativa o anche solo far ridurre il thema decidendum nella eventuale fase processuale.

Le conseguenze per l'impugnazione della delibera assembleare

In materia di impugnazione di delibera assembleare si devono osservare conseguenze del tutto peculiari alla violazione dell'individuato obbligo di simmetria tra giudizio e mediazione. La domanda di impugnazione di delibera assembleare, infatti, è sottoposta ad un termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione della stessa.

Oltre tale termine, l'impugnazione è inammissibile.La proposizione di una istanza di mediazione differente dalla successiva domanda giudiziale formulata conduce a ritenere non validamente svolta la mediazione e, quindi, in quanto tale, non viene impedita la decadenza dell’impugnazione ex articolo 1137 Codice civile: ciò si deve al fatto che la proposizione della mediazione determina un effetto interruttivo del termine decadenziale ma solo a condizione che l'istanza presentata sia perfettamente simmetrica alla futura domanda giudiziale.

Conclusioni

Una domanda processuale diversa, che esuli, anche solo in parte, da quella prospettata in sede di mediazione, va quindi considerata una domanda nuova rispetto a quella passata per il filtro della mediazione ed in grado di superare, almeno in astratto, il giudizio sulla procedibilità.

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