Locazione

In manovra incrementato il fondo per gli affitti degli studenti fuori sede

Ne beneficeranno quelli appartenenti a famiglie con Isee non superiore a 20.000 euro

immagine non disponibile

di A.D’A.

Sostegno del ministero dell'Università e della Ricerca agli emendamenti della Legge di bilancio 2023 che puntavano ad abbattere le spese per l'affitto per gli studenti universitari fuori sede. Lo aveva anticipato durante un question time il ministro Anna Maria Bernini ed è quindi stato approvato il correttivo proposto dal Pd che ha incrementato di 4 milioni di euro per il 2023 e 6 milioni di euro (annui) a decorrere dal 2024 del Fondo di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 178 del 2020, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede di università statali.

Chi ha diritto al beneficio

Beneficiari, ha confermato il ministro, gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a famiglie con un Isee non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio.Per risolvere il problema degli alloggi per gli studenti universitari, il ministro, garantendo tempi rapidi di intervento ha rilevato che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) prevede l'incremento dei posti letto dagli attuali 40.000 a oltre 100.000 nel 2026.

Gli accordi locali e la tipologia di contratto stipulata

Per raggiungere l’obiettivo importanti i numerosi accordi territoriali previsti dell'articolo 5 della legge 431/98 che stabilisce «(…) è facoltà dei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con Comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione (...) di contratti-tipo relativi alla locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari». Alle riunioni per la definizione di tali accordi, oltre alle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipano anche le aziende per il diritto allo studio, le associazioni degli studenti e le cooperative e gli enti non lucrativi che operano nel settore. L'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 2017 precisa, inoltre, che «(...) l'accordo locale potrà individuare misure di aumento o diminuzione dei valori dei canoni in relazione alla durata contrattuale».

La durata della locazione per studenti va da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, rinnovabili alla prima scadenza salvo disdetta dell'inquilino da comunicarsi almeno un mese prima della scadenza e non oltre tre mesi prima. I contratti possono essere stipulati da singoli studenti o gruppi di studenti. La sublocazione non è consentita, anche se le parti possono accordarsi diversamente, mentre è possibile ospitare altre persone a titolo gratuito (ad esempio i genitori o la fidanzata), ma solo per brevi periodi di tempo.

Recesso anticipato

Riguardo al recesso anticipato per gravi motivi, anche in questo caso valgono le regole del contratto transitorio. Il conduttore può quindi lasciare l'appartamento prima della scadenza se ricorrono “gravi motivi”, inviando con almeno 3 mesi di anticipo una lettera raccomandata al locatore.Dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore precedente per i periodi in cui ha goduto dell'immobile. Il contratto tipo Allegato C al Dm 16 gennaio 2017 prevede anche di concordare tra le parti le modalità per il subentro di altri inquilini.

Agevolazioni fiscali

Il proprietario e gli studenti universitari che scelgono di sottoscrivere un contratto transitorio possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali. Ad esempio, per gli studenti (compresi i loro genitori) è prevista una detrazione Irpef del 19 per cento su una spesa massima di 2.633 euro. Unica condizione è che la sede dell'ateneo disti almeno 100 chilometri dalla residenza dello studente e che l'immobile in affitto sia ubicato nella città sede dell'università o in un comune limitrofo.Nei Comuni ad alta tensione abitativa, il locatore può invece usufruire della cedolare secca con aliquota agevolata al 10 per cento o, in alternativa, ad agevolazioni sull'imposta di registro, sulla dichiarazione dei canoni di locazione a fini Irpef e sul pagamento di Imu e Tasi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©