Inapplicabile la disciplina sulle innovazioni all'ascensore installato da un condomino su proprietà esclusiva
Essendo l’elevatore privato non è invocabile un diritto alla fruizione successiva ma è possibile l’avvio di una trattativa negoziale con il proprietario
Non è invocabile la disciplina sulle innovazioni all'impianto ascensore acquistato ed installato da un condomino su area di proprietà esclusiva. Lo ha ribadito il Tribunale di Roma con sentenza numero 9723 pubblicata il 19 giugno 2023.
La vicenda
Un condomino rappresentava all'autorità giudiziaria di aver diritto, in ragione dell'articolo 1121, comma 3, del Codice civile ad utilizzare l'ascensore installato da una condomina. Rivendicava il diritto a partecipare ai vantaggi dell'opera innovativa consistita nella installazione di un elevatore nel plesso condominiale. Diritto, a suo dire, conclamato da alcune pronunce rese fra le parti e passate in giudicato. Chiedeva altresì che venisse determinato il contributo spettante alla condomina derivante dalla partecipazione dei vantaggi all'innovazione.
In via istruttoria, chiedeva disporsi consulenza tecnica d'ufficio al fine di determinare il costo della installazione e l'odierno stato dell'impianto per ricavarne il contributo da corrispondere per la partecipazione ai vantaggi (ciò in quanto il contributo che deve corrispondere il condomino che intenda successivamente giovarsi della innovazione è pari a quello che sarebbe stato il costo di allora, ma con moneta odierna cui andranno aggiunte le spese manutentive straordinarie ineseguite in conseguenza del mero uso; inoltre, dovrà considerarsi il deprezzamento dell'impianto per il decorso del tempo).La condomina si costituiva evidenziando l'esistenza di due pronunce passate in giudicato preclusive della ammissibilità ed accoglimento della richiesta attorea. Chiedeva, pertanto, il rigetto della avversa pretesa poiché assolutamente infondata.
Ascensore installato da un condomino
Al fine di inquadrare la fattispecie, il giudicante ribadisce che l'elevatore è contemplato dall'articolo 1117, numero 3, del Codice civile fra i beni comuni dell’edificio essendo destinato all'uso di tutti i condòmini. La presunzione di comunione di tale impianto si basa sulla relazione strumentale fra lo stesso e l'uso comune.Va considerato proprietà comune quando viene installato all'atto della edificazione dello stabile (sempreché il contrario non risulti dal titolo). Nel caso in cui venga acquistato ed allocato successivamente ad iniziativa di un solo condomino, esso appartiene in proprietà a quest'ultimo.
Fermo ed impregiudicato il diritto dei restanti condòmini a subentrare in ogni tempo ai vantaggi della innovazione concorrendo alle spese di installazione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) ed esercizio dell’impianto. Infatti, l'articolo 1121, comma 3, del Codice civile, prevede la possibilità per gli altri condòmini di aderire successivamente divenendo comproprietari del bene previo obbligo di concorrere proporzionalmente alle spese.
Ragioni decisorie
Il decidente capitolino considera la domanda immeritevole di accoglimento per i seguenti motivi. La domanda attorea si origina dalla esistenza di un diritto all'utilizzo dell'ascensore di proprietà esclusiva della condomina che lo ha installato. La pretesa si fonda sul presupposto che esso sia stato realizzato su area di proprietà comune e che, perciò, sia applicabile la normativa sulle innovazioni (articoli 1120 e 1121 del Codice civile). L'attore ritiene di poter obbligare la convenuta a concedergli il diritto all'utilizzo dell'ascensore secondo modalità e costi determinati dal giudice o dalla Ctu. Tuttavia - osserva il tribunale - la disciplina invocata a sostegno della domanda si rivela inapplicabile al bene di proprietà esclusiva di un condomino installato all'interno della sua proprietà privata. Non quindi su parte comune.
L'esito della pregressa controversia
Si è acclarato che l'impianto costituiva un bene privato realizzato su parte privata. L'accertamento deriva da una pronuncia passata in giudicato e prodotta dalla convenuta. Essa venne emessa nel giudizio promosso dai danti causa dell'attore per ottenere il riconoscimento dell'ascensore come bene comune ex articolo 1117 del Codice civile in uno al diritto di utilizzarlo in quanto condòmini. Al riguardo, il tribunale appurò che l'ascensore era privato ed allocato su area di proprietà esclusiva della convenuta. In definitiva, smentisce categoricamente l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 1117 del Codice civile (e, conseguentemente, degli articoli 1120 e 1121 del Codice civile).
È evidente che l'attore non può invocare l'articolo 1121 del Codice civile ed agire per vedersi riconosciuto il diritto alla fruizione successiva dell'ascensore poiché tale domanda contrasta con il pregresso accertamento giudiziale della proprietà esclusiva dell'impianto e della ubicazione su parte privata.
Resta salva la libera trattativa
Naturalmente, come peraltro attestato dalle sentenze prodotte dalle parti, non si esclude la possibilità per l'attore di fruire dell'impianto. Tanto, tuttavia, non in base a un diritto, ma ad un nuovo accordo negoziabile dalle parti. Non, dunque, sulla base della normativa codicistica invocata poiché inapplicabile alla fattispecie. In conclusione, ha diritto all'uso dell'ascensore subordinatamente al raggiungimento (rimesso alla facoltà dei contraenti, proprietario esclusivo e condomino) di una intesa negoziale restando escluso un diritto di fruizione dell'impianto basato sulla disciplina condominiale.
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di Luca Savi - coordinatore scientifico Unai Bergamo