Infiltrazioni, le spese di consulenza tecnica di parte vanno rimborsate
A meno che il giudice non le ritenga eccessive e superflue
Le infiltrazioni arrecano danni al proprietario che vanno ben oltre quelli emergenti, per quanto immediatamente percepibili. Lo sa bene un condòmino siciliano, proprietario di un appartamento sotto la copertura, a cui sono state rimborsate le spese per il danno materiale, quelle relative al mancato godimento dell'immobile (derivante dal «valore locativo del cespite usurpato»), nonché quelle riguardanti le competenze del proprio consulente di parte per l'assistenza prestata in relazione alla consulenza tecnica d’ufficio. La Cassazione con ordinanza 17454 del 17 giugno 2021, scandisce questo ultimo inedito principio.
La vicenda
Il condominio ricorrente, in punto, lamentava il fatto che la Corte di appello etnea aveva liquidato tale componente di danno pur in assenza di alcun giustificativo di spesa prodotto dal condòmino danneggiato, e, in quanto tale, assumeva che la spesa fosse rimasta indimostrata.Il giudice di legittimità, tuttavia, ha respinto il motivo di ricorso, ritenendo che la corte territoriale avesse seguito con limpida correttezza l’osservanza della legge, per cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione» (Cassazione 4357/2003).
L’esclusione delle spese eccessive e superflue
In altri termini, «le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92, primo comma, Codice procedura civile, della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue». (Cassazione 84/2013).
Mette conto rammentare – a completamento del ragionamento in considerazione – che la valutazione della natura superflua o eccessiva deve essere compiuta ex ante, ossia con riferimento al momento in cui la spesa è stata effettuata, e non ex post, cioè alla luce della decisione giudiziale, in relazione alla quale sarebbero da considerare superflui tutti gli atti che non siano stati utilizzati nella formazione del convincimento del giudice (nella prassi sono ritenute eccessive o superflue, ad esempio, le spese per la nomina di più difensori o per l'indennità di trasferta del difensore residente in luogo diverso dalla sede del giudice adito).