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L’accettazione della nomina dell’amministratore può essere tacita

Lo ha confermato, da ultimo, una pronuncia del Tribunale di Roma

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di Fabrizio Plagenza

La questione relativa alla nomina dell'amministratore rappresenta, ancora oggi, uno degli argomenti di maggiore discussione e, spesso, di maggior contrasto. Nomina, rinnovo e durata del mandato di amministratore, infatti, sono stati, anche ultimamente, motivo di contenzioso. Il Tribunale di Roma, con la sentenza 6143/2020, pubblicata il 15 aprile 2020, ha avuto modo di affrontare nuovamente l'argomento.

Le previsioni del Codice
Secondo l'articolo 1129 del Codice civile, primo comma, «quando i condòmini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario». La nomina dell'amministratore ha durata annuale ed il termine di un anno, alla scadenza, si intende rinnovato per la stessa durata.

La nomina volontaria dell'amministratore presuppone l'incontro di due volontà : da una parte la volontà dell'assemblea di nominare l'indicato amministratore; dall'altra quella dell'amministratore nominato, di accettare l'incarico. Con l'incontro delle due volontà si perfeziona il contratto di mandato.

L’accettazione
La necessità dell'accettazione della nomina trova del resto conferma nell'articolo 1129, comma 2, Codice civile, secondo cui l'amministratore «contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico» debba comunicare «i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale dove si trovano i registri di anagrafe condominiale, il registro dei verbali delle assemblee, il registro di nomina e revoca dell'amministratore ed il registro di contabilità, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata».

Ulteriore conferma della necessità di accettazione della nomina, si trova nel comma 14 dello stesso articolo 1129 del Codice civile, dove si prescrive che «l'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticament e, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta».

Modalità di accettazione
La questione si complica in assenza di un perfezionamento della nomina, come descritto. E' ammissibile un'accettazione dell'incarico per fatti concludenti? La Suprema corte di Cassazione, sezione Civile, con la sentenza 2242/2016 si è già espressa in senso favorevole. Per la Suprema Corte, infatti, l'articolo 1392 del Codice civile è applicabile anche alla nomina dell'amministratore del condominio.

L'articolo 1392 del Codice civile, infatti, nel disciplinare la forma che la procura deve avere, dispone che questa non abbia effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere.

Pertanto, applicando analogicamente la norma alla nomina di amministratore, questa può essere verbale o anche tacita. Infatti, per la Cassazione, indipendentemente, quindi, dalla formale investitura assembleare, la nomina può risultare anche «dal comportamento concludente dei condòmini» che abbiano considerato l'amministratore tale, attraverso abituali contatti e senza metterne in discussione il suo operato.

Possibile l’accettazione tacita
La sentenza 2242/2016 della Suprema corte , su queste basi, ha riconosciuto la legittimazione dell'operato dell'amministratore che ne aveva assunto la veste per fatti concludenti. Recentemente, il Tribunale di Roma, con la sentenza 6143/2020 , pubblicata il 15 aprile 2020, è ritornato sull'argomento. Tra le tante eccezioni mosse da alcuni condomini che avevano impugnato delle delibere assembleari, infatti, gli attori avevano anche lamentato che l'assemblea avesse deliberato il rinnovo del mandato all'amministrare e che in questa sede non era intervenuta alcuna accettazione nè era stato determinato ed approvato il compenso per lo svolgimento dell'attività di amministratore.

Gli attori, pertanto, ritevano nulla la delibera. Il giudice capitolino, tuttavia, sul punto è stato chiaro nel negare qualsiasi profilo di nullità della delibera «essendo stata, la proposta di rinnovo oggetto dell'ordine del giorno ed essendo intervenuta l'approvazione (o accettazione) assembleare». In ogni caso, si legge in sentenza, «l'accettazione è comunque intervenuta per fatti concludenti».