Condominio

L'amministratore non è tenuto ad attivarsi per impedire il crollo del condominio abbandonato

Ha l’obbligo di eseguire i lavori necessari a rimuovere l’eventuale pericolo per le persone rappresentato da un edificio che minacci rovina

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di Giulio Benedetti

L'amministratore è garante della sicurezza dei condòmini, ma non si deve attivare per evitare il crollo dell'edificio abbandonato. È la conclusione della Cassazione nella sentenza 29595/2021 che ha annullato senza rinvio, perché il fatto non sussiste, la sentenza di condanna di un amministratore e di un custode per i reati previsti dagli articoli 650 e 677 Codice penale.

Il caso trattato
Il Comune emetteva nei confronti dei due soggetti un'ordinanza che era finalizzata a prevenire i rischi di crollo di un edificio, condannandoli per i due reati; gli stessi ricorrevano c ontro la sentenza ed affermavano la sua ingiustizia per l'omessa motivazione che dimostrasse la loro condotta illecita, la quale riconosceva erroneamente il concorso formale tra i reati, e non affrontava le lamentele contenute in una memoria difensiva.

La decisione della Cassazione
Il giudice di legittimità sosteneva che nei confronti dei ricorrenti era configurabile solo il reato dell'articolo 677 Codice penale, sulla base della loro condizione di garanti, i quali dovevano provvedere all'esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per le persone rappresentato da un edificio che minacci rovina. Tale situazione legittimava l'emissione del provvedimento amministrativo la cui inosservanza comporta la commissione del reato, anche se è breve il tempo dell'adempimento. Non è configurabile l'articolo 650 Codice penale perché la norma contiene la formula «se il fatto non è previsto da un più grave reato» ed è quindi una norma sussidiaria che ricorre solo laddove non esista una norma incriminatrice a carattere specifico.

L'affermazione della responsabilità dei ricorrenti, per l'articolo 677 Codice penale, è stata smentita dalle emergenze processuali. Infatti, la testimonianza di un geometra, che aveva eseguito un sopralluogo sull'edificio e aveva redatto una relazione al Comune, escludeva il rischio di pericolo, in quanto l'edificio era in stato di abbandono, inoltre l'area all'interno del cantiere era invasa dalla vegetazione e il pannello della recinzione era lievemente inclinato a causa del vento. Pertanto, il geometra escludeva un pericolo strutturale dell'edificio che potesse configurare l'articolo 677 Codice penale. La Cassazione affermava che non fosse ricorrente neppure la violazione dell'articolo 650 Codice penale poiché l'ordinanza era stata emessa senza che ricorressero le ragion di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico e di igiene, elementi indispensabili per configurare la contravvenzione.

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