Condominio

L’amministratore non può opporsi al precetto notificato al condominio senza l’autorizzazione dell’assemblea

Relativamente alle azioni processuali il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea

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di Giovanni Iaria

L'amministratore non può proporre opposizione contro un precetto notificato al condominio senza aver ottenuto l'autorizzazione ad agire da parte dell'assemblea condominiale. Lo scrive il Tribunale di Roma con la sentenza 8117, pubblicata il 24 maggio 2023.

La vicenda processuale

Un supercondominio proponeva opposizione contro un atto di precetto di pagamento notificatogli da un consorzio sulla scorta di un verbale di mediazione.Con l'opposizione, il supercondominio deduceva l'inesistenza del titolo esecutivo per avere l'amministratrice dell'epoca sottoscritto l'accordo di conciliazione senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dell'assemblea. Chiedeva, altresì, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'ex amministratrice per essere manlevato da ogni responsabilità nei confronti del consorzio, in caso di soccombenza.

Nel costituirsi in giudizio, il Consorzio, oltre a sostenere la validità dell'accordo di mediazione, eccepiva il difetto di legittimazione attiva del supercondominio a proporre l'opposizione al precetto, avendo l'amministratore conferito mandato al difensore senza una specifica delibera da parte dell'assemblea condominiale che lo autorizzasse ad intraprendere l'iniziativa giudiziale. Il Tribunale ha dato ragione al consorzio dichiarando inammissibile l'opposizione al precetto proposta dal supercondominio senza l'autorizzazione ad agire da parte dell'assemblea.

Quando l’amministratore può agire autonomamente

La controversia, si legge nella sentenza, esula da quelle per le quali l’amministratore è autonomamente legittimato, ai sensi del primo comma dell'articolo 1131 del Codice civile, ad agire, (e a resistere) in giudizio (nonché a proporre impugnazione) senza alcuna autorizzazione, nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 dello stesso Codice civile, tutte le volte in cui si tratta di eseguire le deliberazioni dell’assemblea e di curare l’osservanza dei regolamenti di condominio; di disciplinare l’uso delle cose comuni, così da assicurarne il miglior godimento a tutti i condòmini; di riscuotere dai condòmini inadempienti il pagamento dei contributi determinati in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea e di compiere, infine, gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio.

Relativamente alle azioni processuali, ha osservato il giudicante, il potere decisionale spetta solo ed esclusivamente all’assemblea che dovrà deliberare se agire in giudizio, se resistere e se impugnare i provvedimenti in cui il condominio risulta soccombente, essendo l'amministratore, per sua natura, un organo meramente esecutivo del condominio. L'amministratore può costituirsi in giudizio ed impugnare la sentenza sfavorevole emessa nei confronti del condominio senza essere preventivamente autorizzato dall'assemblea.

Conclusioni

In questo caso, però, al fine di evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione o dell'impugnazione, dovrà ottenere dall'assemblea la necessaria ratifica del suo operato. Nel caso esaminato, ha concluso il tribunale capitolino, l'amministratore ha proposto l'opposizione senza autorizzazione da parte dell’assemblea del supercondominio e, a seguito dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva dedotta dal consorzio intimante, egli non ha provveduto a munirsi della necessaria ratifica. Da qui l'inammissibilità dell'opposizione al precetto.

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