L’amministratore può rimuovere la canna fumaria dalla facciata senza il mandato dell’assemblea
Può agire liberamente nel caso in cui l’installazione dell’elemento leda il decoro del palazzo, trattandosi di azione di ripristino
L’amministratore non ha bisogno della preventiva autorizzazione dell’assemblea condominiale per agire in giudizio per far rimuovere la canna fumaria dalla facciata condominiale. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 6428/2023 .
La vicenda
Un condominio agiva in giudizio contro una società, proprietaria di un locale facente parte dell’edificio condominiale, chiedendo al Tribunale che venisse accertata e dichiarata illegittima l’apposizione di due canne fumarie poste dalla convenuta a servizio del proprio locale sulla facciata interna dello stabile condominiale, disposta la condanna di quest’ultima al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei danni arrecati al decoro architettonico e alla sicurezza dei condòmini. Costituendosi in giudizio, la società convenuta si difendeva contestando la fondatezza della domanda dell’attore ed eccependo preliminarmente il difetto della legittimazione del condominio all’azione, avendo l’amministratore agito senza il mandato dell’assemblea.
La pronuncia del Tribunale
La domanda del condominio veniva parzialmente accolta dal Tribunale il quale dichiarava illegittima l’apposizione delle due canne fumarie e condannava la società convenuta alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi. La domanda di risarcimento dei danni veniva, invece, rigettata e confermata la legittimità dell’azione intrapresa dall’amministratore senza il mandato dell’assemblea, escludendola solo per la tutela del diritto di veduta violata nei confronti dell’immobile di un solo condòmino.
Gli obblighi dell’amministratore
La sentenza della Corte di appello, che aveva confermato la decisione di primo grado, veniva ritenuta corretta dalla Cassazione che ha rigettato il ricorso promosso dalla società originaria convenuta. L’azione promossa dal condominio per la rimozione della canna fumaria dalla facciata condominiale, hanno osservato i giudici di legittimità, è riconducibile a quanto previsto dal numero 4 dell’articolo 1130 del Codice civile che obbliga l’amministratore a «compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio». Rientra nei compiti dell’amministratore agire sia materialmente (ad esempio con la riparazione dei muri portanti, dei tetti e dei lastrici) sia in giudizio, promuovendo azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi o da condòmini, compiendo tutti gli atti idonei a salvaguardare l’integrità dei beni comuni. Non rientrano, invece, tra i poteri dell’amministratore, le azioni reali contro i singoli condòmini o contro terzi dirette a ottenere statuizioni relative alla titolarità o al contenuto di diritti su cose e parti dell’edificio condominiale che esulano dal novero degli atti meramente conservativi.
Ok alla rimozione se la canna fumaria lede l’integrità del palazzo
Nel caso esaminato, hanno concluso i giudici della Suprema corte, come correttamente affermato dalla Corte di appello, l’azione promossa dall’amministratore del condominio per difendere il mantenimento dell’integrità materiale della facciata, di pertinenza del fabbricato, che era stata stravolta dall’installazione delle canne fumarie, rientra negli obblighi imposti all’amministratore dal punto 4 dell’articolo 1130 del Codice civile, essendo un’azione di “ripristino” e non di accertamento dei diritti dominicali che non necessitava del mandato da parte di tutti i condòmini.