L’appaltatore è tenuto a verificare e comunicare le eventuali carenze del progetto fornitogli dal committente
È infatti tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera
Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento all’ordinanza 31273 del 24 ottobre 2022 della corte di Cassazione.
I fatti di causa
L’appaltatore che, nella realizzazione dell’opera, si attiene alle previsioni del progetto fornito dal committente può non di meno essere ritenuto responsabile per i vizi dell’opera stessa, valutandone la condotta secondo il parametro di cui all’articolo 1176, comma 2, del Codice civile. In particolare, l’appaltatore deve comunque segnalare al committente le carenze e gli errori progettuali al fine di poter realizzare l’opera a regola d’arte, con la conseguenza che, in caso contrario, egli è comunque responsabile anche se ha eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
L’appaltatore, invero, deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo.
La garanzia integrale dell’opera
Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista. La sentenza deve essere ricordata con particolare riferimento alle cosiddette operazioni superbonus ed ai tentativi di talune imprese decisamente improvvisate di inserire nei contratti clausole che le escludano da responsabilità per eventuali carenze del progetto e di qualunque altra piega delle vicende destinate tanto alla esecuzione delle opere quanto al conseguimento dei benefici fiscali.
Ovviamente, l'amministratore diligente farà il possibile per evitare l'inserimento di clausole siffatte e provvederà a far rilevare la prevaricatorietà del tentativo di conseguire i vantaggi propri dell'appaltatore senza assumersi anche le relative responsabilità. È infatti indiscutibile che la predisposizione del progetto da parte del committente non degrada l'impresa al rango di “nudus minister”, (Cassazione 6754/2003). Anche per questo l’appaltatore deve esaminare il progetto e deve segnalarne eventuali carenze, giusto quanto impongono i canoni della diligenza dettati dall’articolo 1176, comma 2, del Codice civile e per evitare di essere responsabile per i vizi dell'opera anche se abbia eseguito fedelmente il progetto e le indicazioni.
I compiti dell’appaltatore
Molto efficacemente il consigliere Scarpa ha precisato che l'appaltatore «deve assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, ed è perciò tenuto a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirli, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo». (Cassazione 23594/2017; Cassazione 14071/2016; Cassazione 3651/2016; Cassazione 1981/2016; Cassazione 14650/2012; Cassazione 8016/2012; Cassazione 6202/2009; Cassazione 7515/2005; Cassazione 20294/2004; Cassazione 8075/1999; Cassazione 821/1983).
Tornando ai cosiddetti contratti superbonus si evidenza che soprattutto i General Contractor hanno invaso il mercato vantando le proprie capacità e le proprie esperienze tanto nella materia edilizia quanto nel campo delle detrazioni d'imposta. Tali vanterie devono addirittura essere considerate superflue, poiché ai sensi dell'articolo 1655 del Codice civile l'appaltatore è per definizione un esperto della materia che si presenta al futuro committente implicitamente professando le proprie capacità organizzative, la propria competenza tecnica e l'adeguato profilo professionale. Ovviamente le ulteriori autocelebrazioni dell'impresa accrescono tanto l'affidamento del condominio, quanto i doveri di diligenza dell'imprenditore.
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