Condominio

Con il rendiconto si ratifica anche l’operato dell'amministratore per le attività extra mandato

Nessuna contestazione può essere mossa all’amministratore se il condomino non ha impugnato la delibera di bilancio

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di Rosario Dolce

L'approvazione del rendiconto vale anche come ratifica dell'operato dell'amministratore per l'attività extra mandato. Ciò è quanto è dato ricavare dalla lettura della ordinanza della Cassazione 4710 del 14 febbraio 2022, che enfatizza il momento di presentazione del “conto” e della sua approvazione nel rapporto contrattuale intercorrente tra amministratore e condòmini.

La vicenda
Il caso da cui si origina la controversia discendeva dall'esercizio di una azione risarcitoria spiegata da un condòmino avverso l'ex amministratore a titolo di responsabilità professionale; al quale, in sintesi, veniva imputata l'esercizio di attività fuori dal mandato di cui all'articolo 1130 Codice civile e, quindi, la gestione di appalti per opere di manutenzione straordinaria in violazione della diligenza professionale di cui all'articolo 1176 Codice civile. L'amministratore veniva condannato per la somma simbolica di euro 6 dall'ufficio del Giudice di pace competente. La sentenza poi veniva confermata in grado di appello (avanti al tribunale competente) e, in quanto tale, perveniva avanti la corte di Cassazione.

Il valore dell’0k al bilancio
I giudici di legittimità, con il provvedimento in commento, hanno però confermato la legittimità del provvedimento impugnato. A tal riguardo hanno fatto riferimento alla presenza di regolari delibere di approvazione postume dell'operato dell'amministratore da parte dell'assemblea condominiale, per cui hanno escluso ogni ipotesi di comportamento penalmente rilevante (esclusa anche nella competente sede penale).Quanto agli aspetti civilistici, nel provvedimento in commento, viene segnatamente precisato che ai sensi dell'articolo 1131 Codice civile, nei limiti conferiti dall'articolo 1130 Codice civile o dei maggiori poteri conferiti dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti, dal punto di vista sostanziale e processuale.

Ne consegue che l'approvazione del preventivo e la ripartizione delle spese, nonché l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, rientrano tra le attribuzioni dell'assemblea dei condòmini, le cui deliberazioni, se non impugnate tempestivamente, per vizi di nullità o annullabilità, vincolano tutti i condòmini, ai sensi dell'articolo 1137 Codice civile. In altri termini, qualora la ripartizione delle spese condominiali sia avvenuta soltanto con l'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 1135 n. 3 Codice civile, l'obbligazione dei condòmini di contribuire al pagamento delle stesse sorge al momento dell'approvazione della delibera assembleare di ripartizione.

Conclusioni
Ciò significa, altresì, che nessuna contestazione di sorta è in grado di formulare il singolo condòmino nei confronti dell'operato dell'amministratore, se non abbia precedentemente impugnato la delibera in questione e censurato la legittimità o, al più, il merito della decisione assunta dai condòmini (con precipuo riferimento a specifiche poste contabili e alle obbligazioni che vi fanno da corollario).

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