L’atto giudiziario si può notificare o presso l’amministratore o presso il fabbricato condominiale
A condizione però che, nel palazzo, vi sia un locale specificamente deputato alla gestione delle cose comuni, come una portineria
Un condominio si oppone all'intimazione di pagamento dell'agenzia delle Entrate - Riscossione Spa, avente ad oggetto numerosi avvisi di addebito per crediti Inps, eccependo, da un lato l'irritualità della notifica dell'intimazione per essere stato ricevuto il relativo plico postale da un dipendente dell'impresa cui il condominio aveva appaltato il servizio di pulizia; dall'altro lato la prescrizione dei crediti Inps incorporati negli avvisi di addebito, per non essere stati neppure questi ultimi ritualmente notificati.Non sono note, invece, le repliche in argomento dell'Inps e/o dell'Ente per la riscossione.
I principi di diritto
È consolidato in giurisprudenza l'assunto secondo cui la notifica che veda come destinatario un condominio deve essere eseguita, alternativamente, presso l'ufficio dell'amministratore pro tempore ovvero nei locali del fabbricato condominiale che risultino, o quantomeno verosimilmente appaiano, adibiti alla gestione condominiale (ad esempio, una portineria). Sul punto la Cassazione ha, infatti, sostenuto che «La notifica di un atto indirizzato al condominio, qualora non avvenga nelle mani dell'amministratore, può essere validamente fatta nello stabile condominiale soltanto qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (come ad esempio la portineria), idonei, come tali, a configurare un “ufficio” dell'amministratore, dovendo, in mancanza, essere eseguita presso il domicilio privato di quest'ultimo» (Cassazione civile, sentenza 11303/2007).
Legittima la consegna al portiere, non quella al condòmino
Peraltro, ciò che per il Supremo collegio rileva, ai fini della regolarità della notifica, è l'esistenza di un locale a servizio della gestione condominiale, e non la mera presenza di un incaricato alla ricezione della posta, in maniera tale che, in difetto, l'atto andrebbe indirizzato unicamente all'amministratore: «La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice “ente di gestione” privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica all'esterno la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, in “mani proprie”, l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli articolo 139 e seguenti Codice procedura civile, tra i quali può essere compreso, in quanto “ufficio” dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni (Corte di Cassazione, ordinanza 27352/2016).
In questo senso, ad esempio, non sarebbe regolare la notifica nelle mani del singolo condòmino al quale, per accordi interni, è demandata la ricezione dell'eventuale posta indirizzata presso lo stabile condominiale.
La sentenza
In applicazione dei suesposti principi la difesa del condominio viene accolta (Tribunale di Roma, sentenza 4934/2021).In primo luogo il Giudice capitolino ritiene che l'opposizione all'intimazione di pagamento abbia sanato ogni irregolarità riguardante la notifica, avendo comunque il condominio preso conoscenza dell'atto ed esercitato il proprio diritto di difesa incardinando, per l'appunto, il giudizio.Per quanto concerne invece i precedenti avvisi di addebito Inps, si rileva che le notifiche si erano perfezionate presso lo stabile del condominio.Al contempo, le ricevute prodotte in giudizio dall'ente risultavano sottoscritte da persone diverse dall'amministratore, che neppure si erano qualificate alla stregua di portieri o, per l'appunto, addetti alla ricezione.
Infine, il condominio aveva fornito prova che l'ufficio dell'amministratore era situato in un luogo diverso, e che non vi erano locali presso il fabbricato deputati alla gestione comune.Pertanto, afferma il giudice, «sulla base della giurisprudenza sopra richiamata pertanto le notifiche degli avvisi di addebito al condominio opponente non sono valide non essendo state effettuate a mani dell'amministratore che rappresenta il condominio e non essendo indicato nelle relate di notifica che il condominio aveva un ufficio o una portineria al servizio della amministrazione del condominio».Di conseguenza, l'irregolare notifica degli avvisi ha fatto sì che il primo valido atto interruttivo della prescrizione fosse intervenuto quando il termine quinquennale era già ampiamente decorso, con conseguente estinzione dei crediti.