L’aumento tariffario retroattivo del servizio idrico vale se approvato prima o parallelamente al bilancio preventivo
A consentire l’imposizione in corso di esercizio finanziario è la legge numero 296/2006
In un periodo come quello attuale, in cui gli aumenti sono all'ordine del giorno, non poteva mancare la questione degli aumenti della tariffa del servizio idrico disposti con efficacia retroattiva. Ad affrontarla il Tribunale di Reggio Calabria, in sede d'appello, con la sentenza 975/2022 .
I fatti di causa
Con atto di citazione, il comune di Reggio Calabria proponeva appello contro una sentenza del Giudice di pace. La pronuncia annullava, per «differenza tariffaria in relazione all’utenza idrica», una fattura emessa a carico di un condominio e relativa all’acconto 2012, condannando il comune al rimborso della somma versata a pagamento parziale della cifra riportata sul documento e alla liquidazione delle spese di lite. La parte appellante motivava il ricorso, definendo errata la sentenza del giudice, il quale aveva rintracciato un grave vizio nella fattura relativa all’integrazione tariffaria: la retroattività del pagamento.
I principi espressi
Prima di ogni cosa, il Tribunale dirimeva la questione relativa all'invocato difetto di giurisdizione, chiarendo la sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione del giudice ordinario, dal momento che «il canone del servizio idrico ha natura negoziale». La sentenza in commento richiama la nota sentenza 335/2008, emessa dalla Corte Costituzionale, a mente della quale la tariffa del servizio idrico integrato si configura, in tutte le sue componenti, come «corrispettivo di una prestazione commerciale complessa», il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente ma nel contratto di utenza (vedi Cassazione, Sezioni unite, 6418/2005, 16426/2004 e 10960/2004).
La sentenza 975/2022 ricorda come, fino al 3.10.2022, il canone o diritto di cui alla legge 319/1976 doveva essere considerato un tributo. Tuttavia, a partire da questa data, per effetto del decreto legislativo numero 258/2000, articolo 24, si è passati all’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, di cui alla legge 36/1994, articolo 13 e seguenti, e attualmente disciplinata dal decreto legislativo numero 152/2006, articoli 154 e seguenti. E infatti «a fronte del pagamento della tariffa, l’utente riceve un complesso di prestazioni», consistenti sia nella somministrazione della risorsa idrica sia nella fornitura dei servizi di fognatura e depurazione.
Il rapporto di fornitura di acqua potabile deve, pertanto, essere inquadrato quale contratto di somministrazione con il corollario che nelle controversie attinenti al pagamento del corrispettivo del servizio, vengono in rilievo «diritti soggettivi e obblighi reciproci» (in tal senso, ex plurimis Cassazione, Sezioni unite, 5613/1978). Pertanto, data la natura negoziale del rapporto, la materia rientrava nell'ambito di cognizione riservato al giudice ordinario.
La decisione sulla retroattività tariffaria
Secondo il Tribunale calabrese, la delibera oggetto di impugnazione era stata correttamente adottata dal comune nel rispetto della normativa vigente. La sentenza precisa infatti come, «malgrado il divieto di irretroattività delle tariffe dei servizi pubblici locali sia espressamente sancito» dall'art. 54, comma 1 bis, del Decreto legislativo numero 446/1997, «l'imposizione in corso di esercizio finanziario è consentita da un'apposita previsione normativa». La norma che giustifica l'operato del Comune è l'articolo 1, comma 169, della legge numero 296/2006: in forza di tale previsione, infatti, gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza «entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione».
Tale disposizione indica, perciò, il termine ultimo utile alla data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio. Ne consegue che, ove le deliberazioni concernenti le determinazioni tariffarie sono approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il termine indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento (così Tar Campania, Napoli, prima sezione, 1809/2012). Nel caso affrontato, il comune aveva provveduto ad approvare la delibera oggetto di impugnazione il 31 ottobre 2012, termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione. Ne conseguiva la piena legittimità della stessa.