Condominio

L’impugnazione della delibera si propone con atto di citazione

Dopo la riforma è scomparso il riferimento normativo al ricorso

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di Eugenia Parisi


Una condòmina impugnava, con ricorso in opposizione ai sensi dell’art 1137 Codice civile, una delibera condominiale, ritenendola viziata per vari motivi; il condominio, invece, chiedeva il rigetto della domanda, effettivamente ottenuto con sentenza 502/2022 del Tribunale di Nuoro.

Il rimedio contro le delibere viziate

Ai sensi dell’articolo 1137 Codice Civile, così come modificato con legge 11 dicembre 2012 numero 220, le deliberazioni prese dall’assemblea sono obbligatorie per tutti i condòmini. Contro quelle contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria. L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, ovvero articoli 669 bis e seguenti del Codice di procedura civile.

Prima della Riforma del condominio

Il testo precedente disponeva, invece, che contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente avrebbe potuto fare ricorso all’autorità giudiziaria, ma il ricorso non sospendeva l’esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione fosse ordinata dall’autorità stessa. Il ricorso doveva essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, decorrenti dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.

L’esito

Poiché nella nuova formulazione dell’articolo che dispone l’impugnativa, è scomparso il riferimento al ricorso, essa può solo essere proposta con atto di citazione; essendo, nel caso di specie, stato proposto proprio il ricorso e non la più opportuna forma della citazione in giudizio, la domanda è stata rigettata con condanna alle spese della condòmina impugnante.

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