Condominio

L’invito a partecipare al procedimento di mediazione interrompe il termine per impugnare le delibere

Con quest’orientamento si punta a incentivare la soluzione alternativa delle controversie condominiali

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di Giovanni Iaria

Com’è noto, il condòmino che intende impugnare una delibera condominiale deve preventivamente procedere con il tentativo di mediazione rivolgendosi a un organismo autorizzato dal ministero della Giustizia, pena l’improcedibilità della domanda giudiziale. Il procedimento di mediazione deve essere introdotto entro il termine decadenziale di trenta giorni previsto dall’articolo 1137 del Codice civile, decorrenti per i dissenzienti e gli astenuti dalla data della delibera e per gli assenti dalla data della sua comunicazione.

La vicenda

Con la sentenza 1441/2022 , il Tribunale di Pavia si è pronunciato sulla questione, ancora oggi dibattuta all’interno della giurisprudenza di merito, relativa agli effetti della mediazione sulla decorrenza del predetto termine. Sul punto si sono formati due orientamenti, tra loro opposti. Il primo ritiene che il termine decadenziale dei trenta giorni per procedere all’impugnazione si considera interrotto con il mero deposito da parte del condòmino della domanda di mediazione presso l’organismo competente. Un secondo orientamento ritiene, invece, che il termine si considera rispettato dal momento della ricezione da parte del condominio dell’invito ad aderire alla procedura di mediazione. Nel caso esaminato dal giudice pavese, una società, proprietaria di un un’unità immobiliare sita all’interno di un supercondominio, agiva in giudizio nei confronti di quest’ultimo chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia o comunque la nullità e/o l’annullabilità di una delibera assunta dall’assemblea condominiale.

Il verdetto del Tribunale

La difesa del supercondominio, oltre a sostenere la correttezza della delibera impugnata, eccepiva preliminarmente l’improcedibilità dell’impugnazione per essere stata tardivamente proposta oltre il termine previsto dall’articolo 1137 del Codice civile. La delibera era stata portata a conoscenza della condomina in data 19 febbraio 2021, la domanda di mediazione era stata presentata in data 17 marzo 2021, comunicata al supercondominio il 15 aprile 2021 e ricevuta da quest’ultimo il 21 aprile. All’esito del giudizio, tutte le domande dalla condomina venivano rigettate dal Tribunale che, dopo aver ricordato l’esistenza del contrasto giurisprudenziale tra i giudici di merito circa gli effetti della mediazione sulla decorrenza del termine decadenziale, ha dichiarato di aderire all’orientamento, maggioritario, che ritiene rispettato il termine solo con l’effettiva ricezione da parte del condominio dell’avviso di convocazione a partecipare al primo incontro davanti al mediatore.

Quest’orientamento, ha osservato, risulta più coerente con la scopo della legge che è quello di incentivare la soluzione alternativa delle controversie, assicurando contemporaneamente la tempestività dell’impugnazione dell’atto e, quindi, la certezza nei rapporti giuridici. Nulla vieta al condòmino, ha concluso, di comunicare all’amministratore del condominio l’avvio della procedura di mediazione.

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