L’opposizione all’esecuzione deve essere notificata al difensore del condominio, non alla parte
Pena l’improcedibilità dell’azione per omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio
Suscita interesse la sentenza 1108/2020 pubblicata il 04 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato all'esito di un giudizio di opposizione ad un pignoramento presso terzi, promosso da un condomino debitore nei confronti del condominio creditore. Nel caso specifico, il condominio, costituitosi in giudizio, sollevava delle eccezioni (cosiddette preliminari) che si ritiene opportuno commentare. In particolare, il condominio eccepiva il vizio della notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza fissata dal giudice.
La procedura
Occorre premettere che ai sensi dell'articolo 615, comma 2, Codice procedura civile, quando è proposta opposizione all'esecuzione il giudice dell'esecuzione fissa con decreto l'udienza per la discussione dell'istanza di sospensione (se proposta) e per le attività necessarie all'introduzione del giudizio di merito, nonché il termine per la notifica del ricorso e del decreto stesso. Va, altresì, evidenziato che il termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza innanzi al giudice dell'esecuzione, così come quello dato all'udienza per l'introduzione del merito sono espressamente qualificati come perentori. Un termine è perentorio quando impone il compimento di un atto entro un determinato momento, a pena di decadenza.
La notifica dell’atto
Secondo l'opposto, infatti, l'atto doveva essere notificato al domicilio del difensore del creditore (il condominio) eletto nell'atto di pignoramento, invece che nel domicilio del creditore, come accaduto. Cosa accade, dunque, in caso di notifica direttamente alla parte e non al difensore ove la parte stessa ha eletto domicilio? Il Tribunale di Civitavecchia, sul punto, richiama la sentenza della Cassazione dell’ 11 ottobre 2018, numero 25170 che ha statuito quanto segue: «Al contrario, secondo la stessa costante giurisprudenza di questa Corte, sebbene il giudizio di opposizione debba ritenersi unico ed abbia inizio con il ricorso al giudice dell'esecuzione, l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione. Altrettanto deve dirsi per l'ipotesi di omessa o tardiva notificazione dell'originario atto introduttivo della fase sommaria dell'opposizione nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli articoli 615, comma 2, e/o 618, comma 1, Codice procedura civile».
L’improcedibilità dell’opposizione
Nel caso trattato dal Tribunale laziale, la conseguenza della notifica dell'opposizione all'esecuzione direttamente al condominio e non al suo difensore (indicato in atti) è quella di omessa, tardiva o irregolare instaurazione del contraddittorio in sede esecutiva che non potrà che tradursi, a sua volta, nell'improcedibilità dell'opposizione. In passato, la giurisprudenza era orientata nel ritenere che l'omesso rispetto del termine, sebbene comportasse l'improcedibilità della fase sommaria, non impediva che la causa potesse essere trattata nel merito.
Infatti, secondo la Cassazione, in caso di inosservanza del termine per la notificazione del ricorso e del decreto, il giudice dell'esecuzione non può fissare una nuova udienza di comparizione per la fase sommaria, «stante la perentorietà del termine di cui all'articolo 618, comma 1, Codice procedura civile, né può pronunciare l'inammissibilità dell'opposizione, ma, dichiarata definita la fase sommaria, deve assegnare in ogni caso un termine perentorio per l'inizio del giudizio di merito»(Cassazione 20018/2016).
La sentenza n. 1108/2020 resa dal Tribunale di Civitavecchia, invece, aderisce ad un orientamento più recente espresso dalla Suprema corte la quale ha statuito che:«l'eventuale tardiva instaurazione/riassunzione della fase di merito a cognizione piena dell'opposizione stessa determina l'improcedibilità della relativa azione … e non semplicemente la caducazione degli eventuali provvedimenti cautelari emessi» (Cassazione, 25170/2018).
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice