L'usufruttuario assente non può agire per far valere l’omessa convocazione del nudo proprietario
Legittimato ad agire è solo il condomino pretermesso
Il condomino risultato assente in assemblea, ma regolarmente convocato, non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di un altro condomino trattandosi di un vizio che non lo riguarda. L'omessa comunicazione, infatti, è un'irregolarità tale da comportare l'annullabilità e non la nullità della delibera per cui legittimato ad agire sarà soltanto il pretermesso sul quale graverà l'onere di dedurre e provare, in caso di contestazione, i fatti dai quali risulti mancante l'avviso. Lo puntualizza la Corte di appello di Catanzaro con sentenza 1122 del 13 agosto 2021.
I fatti
Ad impugnare una delibera è l'usufruttuario di un appartamento. Il nudo proprietario, lamenta, non era stato convocato nonostante fosse necessaria la sua presenza essendo la riunione finalizzata a discutere lavori di manutenzione straordinaria. Il condominio si difende eccependo il difetto di legittimazione ad impugnare dell'usufruttuario poiché privo del diritto di partecipare e votare in assemblea e il Tribunale dichiara inammissibile l'impugnazione. Lo scontro arriva in appello e la Corte boccia il ricorso.
Era provato dai carteggi, e comunque non era contestato, spiega, che la delibera fosse relativa a lavori di manutenzione straordinaria e – lo prevede l'articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile – l'usufruttuario di un piano o di una porzione di piano esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione ed al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Di conseguenza, alle assemblee il cui ordine del giorno riguardi lavori od opere di manutenzione straordinaria andrà convocato e potrà partecipare (esercitando i diritti di intervento e di voto) il nudo proprietario, escluso che l'usufruttuario abbia titolo per essere convocato, partecipare e poi impugnare la delibera.
La convocazione di nudo proprietario ed usufruttuario
In pratica, il nudo proprietario andrà convocato alle riunioni indette per deliberare su innovazioni, ricostruzioni od opere di manutenzione straordinaria, mentre – qualora si tratti di affari ordinari o concernenti il godimento delle cose e dei servizi comuni – l'usufruttuario sarà avvisato, fermo che, nelle materie riservate al nudo proprietario, non avrà diritto di voto. Del resto, tale principio riflette la regola per cui le spese per le riparazioni straordinarie sono a carico esclusivo del nudo proprietario essendo l'usufruttuario tenuto a sostenere solo quelle di amministrazione e di manutenzione ordinaria.
Era corretta, allora, la decisione del Tribunale di riconoscere all'usufruttuario la legittimazione ad agire (che prescinde dalla titolarità effettiva del rapporto sostanziale dedotto nella causa) ma non la titolarità del rapporto sostanziale da cui si evincono i criteri di spettanza, alternativamente in capo al nudo proprietario o ad esso usufruttuario, del diritto di partecipare e di votare in seno alle assemblee in cui si discute di manutenzione extra. Così, se quale usufruttuario il ricorrente non doveva essere convocato, ad esso non spettava il diritto di impugnare la delibera per vizio di omessa convocazione del nudo proprietario.
Il condomino assente e quello con convocato
È tesi consolidata, difatti, quella per cui il condomino assente ma regolarmente convocato non può impugnare la delibera per difetto di convocazione di un altro condomino, trattandosi di vizio che inerisce l'altrui sfera giuridica. In sintesi, la mancata comunicazione a taluno dei condòmini dell'avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l'annullabilità della delibera e non la sua nullità per cui legittimato a chiederla è soltanto il pretermesso cui spetta dedurre e provare i fatti (Cassazione 6735/2020). D'altronde, l'interesse a far valere vizi di annullabilità di una delibera non può ridursi al mero interesse alla sua eliminazione ma deve esprimere una posizione qualificata tesa ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera sull'esistenza dei diritti ed obblighi collegati. La Corte di appello di Catanzaro non poteva, quindi, che respingere l'impugnazione.