La convocazione dell’assemblea condominiale è valida anche se inviata con la posta privata
Ma occhio alla ricezione nelle mani del portiere se non si dichiara «addetto alle notifiche»
Secondo quanto disposto dal sesto comma dell'articolo 1136 del Codice civile, l'assemblea condominiale non può deliberare se non consta che tutti i condòmini siano stati regolarmente convocati alla riunione. Ogni condòmino deve ricevere l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. L'avviso di convocazione, contenente la specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai soggetti legittimati a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano (articolo 66, terzo comma, disposizioni per l'attuazione del Codice civile).
L’invio con posta privata
È abbastanza frequente che l'amministratore nell'inviare l'avviso di convocazione dell'assemblea con la raccomandata si avvalga del servizio delle poste private. In questo caso la convocazione è valida? A questa domanda ha fornito risposta affermativa il Tribunale di Roma con la sentenza 2636/2022, pubblicata il 18 febbraio 2022. A promuovere la lite una condòmina la quale conveniva innanzi al Tribunale il proprio condominio chiedendo che venisse annullata una delibera assunta dall'assemblea condominiale. La condòmina ne deduceva l'illegittimità per essere stata l'assemblea convocata in violazione delle forme previste dal terzo comma dell'articolo 66 delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
La convocazione dell'assemblea era stata effettuata dall'amministratore con raccomandata avvalendosi della posta privata e consegnata al portiere dello stabile del condominio dove risiedeva la condòmina.Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il decreto legislativo 58/2011 ha affidato in via esclusiva a Poste Italiane Spa, quale «fornitore del servizio universale», i servizi relativi alle notificazioni di atti giudiziari e delle multe per violazione al codice della strada, ha ritenuto valida la convocazione dell'assemblea effettuata con la posta privata in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale rilasciate dal ministero dello Sviluppo economico.
Stesso valore giuridico dell’invio tramite Poste Spa
Va riconosciuto alle raccomandate spedite con gli operatori postali privati lo stesso valore giuridico di quelle inviate dalle poste italiane in quanto, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 261/1999, «le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio in conformità all'articolo 358 del Codice penale. Le persone addette ai servizi di notificazione a mezzo posta sono considerate pubblici ufficiali a tutti gli effetti».Ricordiamo che con la legge 124 del 4 agosto 2017, è stato liberalizzato anche il servizio di notifiche degli atti giudiziari e delle multe che era riservato in via esclusiva alle Poste Italiane, attribuendo all'Agcom (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) il compito di determinare, sentito il ministero della Giustizia, gli specifici requisiti e obblighi per il rilascio delle licenze individuali relative a tali servizi.
Il difetto di ricezione
Pur ritenendo valido l'invio dell'avviso della convocazione dell'assemblea tramite il servizio delle poste private, il Tribunale ha annullato la delibera impugnata, non avendo il condominio, sul quale incombeva l'onere, fornito la prova dell'effettiva ricezione dell'avviso da parte del destinatario. L'avviso di ricevimento della raccomandata era stato sottoscritto dal portiere indicando solo tale qualità. Il giudice capitolino sul punto ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza della Cassazione in materia di consegna degli atti al portiere che ha distinto l'ipotesi in cui l'atto viene consegnato al portiere che si dichiara «addetto alle notifiche» e l'ipotesi in cui nella relazione di notifica viene indicata solo la qualità di portiere.
Nella prima ipotesi, ai fini della validità della consegna dell'atto è sufficiente la dichiarazione del portiere e incombe sul destinatario fornire la prova contraria. Nella seconda ipotesi, invece, come è accaduto nel caso esaminato, essendo stata solo indicata la qualità del destinatario del plico, per essere considerata valida la convocazione era necessario, invece, indicare nell'avviso di ricevimento le ricerche eseguite e il mancato rinvenimento delle altre persone abilitate a ricevere l'atto.
I mercoledì della privacy: conservazione dati nei server dell’amministratore
di Carlo Pikler - Centro studi privacy and legal advice