Condominio

La delibera di approvazione dei lavori straordinari ha valore costitutivo del dovere di contribuzione

Il via libera al relativo piano di riparto non è pertanto necessario, avendo puro valore dichiarativo

immagine non disponibile

di Selene Pascasi

L'obbligo di contribuire alle spese per i lavori straordinari scatta con la delibera che li approva. La ripartizione dei vari apporti, invece, ha un semplice valore dichiarativo perché serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un rapporto di valore già fissato. Lo ricorda il Tribunale di Messina con sentenza 564 del 1° aprile 2022.

I fatti di causa

Sono alcuni proprietari a citare il condominio, opponendosi al decreto con cui si ingiungeva il pagamento di quote deliberate e poi ripartite. A loro avviso, il credito vantato era insussistente per mancata discussione ed approvazione delle somme pretese e del piano di riparto la cui predisposizione, peraltro, non era stata mai affidata all'amministratore. Il condominio, riconosciuta parte dell'importo come non dovuta, insiste per l'incasso del restante ed il Tribunale – revocato il decreto ingiuntivo – condanna i proprietari a versare il rimanente.

Non poteva accogliersi, spiega, la tesi degli opponenti ossia che il bilancio preventivo con relativo stato di ripartizione avessero perso definitivamente gli effetti esecutivi con l'approvazione del bilancio consuntivo con annesso riparto, siccome inerente il medesimo periodo di previsione ed approvato successivamente alla data di deposito del ricorso monitorio. Il condominio, tiene a precisare il giudice, può agire sulla base del bilancio preventivo se non risulta sostituito dal successivo consuntivo e, nella fattispecie, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo il consuntivo non era stato ancora approvato.

Non necessario il via libera al riparto

Da bocciare, anche la questione dell'insussistenza del credito per omessa discussione ed approvazione degli importi ingiunti. A ben vedere, precisa, i condòmini riunitisi in assemblea erano stati messi al corrente delle spese previste dall'atto di transazione che avevano approvato, come desumibile chiaramente dal verbale. Era, infatti, documentalmente provata la circostanza che fosse stata data lettura della transazione e, di conseguenza, delle spese ivi previste. Delibera, quella, non impugnata nei termini di legge ed ormai definitiva. Infine, sull'eccepita nullità dell'ingiunzione per mancata discussione ed approvazione del piano di riparto, si rileva che detta approvazione non era necessaria, essendo sufficiente che l'assemblea avesse deliberato in merito ai lavori di straordinaria manutenzione ed al totale della spesa (Cassazione, 20003/2020).

Questo perché, come scrive la Corte di legittimità, la delibera di approvazione dei lavori straordinari ha valore costitutivo del dovere di contribuzione alle relative spese, mentre la ripartizione che indica l'apporto di ciascuno ha solo un valore dichiarativo siccome tesa unicamente ad esprimere in precisi termini aritmetici un preesistente rapporto di valore secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione.

Conclusioni

In sintesi, per la concessione del decreto ingiuntivo era sufficiente la delibera di approvazione dei lavori e l'amministratore era legittimato ad agire per il recupero degli oneri condominiali nei confronti dei morosi. Di qui, la soluzione adottata dal Tribunale di Messina: revoca del decreto ingiuntivo, riconteggio del dovuto e condanna dei proprietari debitori a corrispondere al condominio il credito accertato.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©