Condominio

La delibera che sostituisce quella impugnata fa cessare la lite ma non impedisce sempre la condanna alle spese

Nel caso specifico l’amministratore aveva agito in ritardo: avrebbe avuto il tempo di evitare l’instaurarsi del giudizio e non lo aveva fatto

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di Eugenia Parisi

Un soggetto ha chiesto l’invalidità di una delibera per mancanza del quorum necessario alla regolare costituzione ai sensi dell’articolo 1136 Codice Civile, essendo intervenuti personalmente o per delega un numero di condòmini che rappresentavano meno del valore di 666,66 millesimi, come richiesto per la validità delle deliberazioni in prima convocazione. Il condominio, da parte sua, ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, in quanto la delibera impugnata era stata poi sostituita con successiva delibera nonché la compensazione delle spese di lite.

In prima udienza, però, l’attore ha chiesto la condanna alle spese poiché il condominio, solo in seguito alla notifica dell’atto di citazione e l’instaurazione del giudizio, aveva provveduto ad annullare la delibera impugnata. La sentenza del Tribunale di Sulmona 96/2023, considerata l’intervenuta mancanza di interesse alla definizione della controversia, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con condanna delle spese a carico del condominio.

La regolamentazione delle spese di lite

Infatti, gli onorari, nel caso di cessazione della materia del contendere, devono essere disciplinati in base ai principi generali di cui agli articoli 91 e 92 Codice di procedura civile. Pertanto, con la sentenza che definisce il processo, occorre condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e se ne liquida l’ammontare, salvo i casi di soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza, laddove si potranno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, infatti, il giudice dovrà applicare il principio della soccombenza virtuale in base al quale lo stesso, con una valutazione del caso sottoposto, dovrà considerare se la domanda originariamente proposta sarebbe stata accolta o rigettata e, conseguentemente, regolare le spese (Cassazione sentenza 20182/2018).

Il quorum di prima convocazione e la tempestività della comunicazione

Ai sensi dell’articolo 1136 Codice Civile, l’assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condòmini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. Nel caso di specie, però, la delibera condominiale era stata assunta con un numero di condòmini rappresentanti solo 579,72 millesimi; la delibera, quindi, era da considerarsi illegittima.

Inoltre, la comunicazione dell’attore dell’avvio del procedimento di mediazione inviata tramite pec all’amministratore del condominio, aveva impedito la decadenza prevista dall’articolo 1137 Codice civile poiché, ai sensi dell’articolo 8 del Dlgs 20/2010, la comunicazione della domanda di mediazione alla controparte può avvenire anche a cura della parte istante, ed essa comporta gli stessi effetti impeditivi della decadenza. In considerazione di quanto sopra, l’amministratore avrebbe avuto il tempo necessario per indire l’assemblea per deliberare la partecipazione alla mediazione.

L’esito

Per tali motivi, pur dichiarata la cessazione della materia del contendere, è stata dichiarata anche la soccombenza virtuale del condominio condannato al pagamento delle spese di lite in favore dell’attore.

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