La domanda

In un’assemblea condominiale svoltasi nel 2022, i proprietari delle unità al piano terra hanno chiesto di poter realizzare, nei rispettivi giardini di proprietà esclusiva, un massetto in calcestruzzo, destinato alla posa di piastrelle, nonché di installare alcune pergotende. La proposta è stata approvata con una maggioranza di 530 millesimi. Da un successivo esame del regolamento di condominio di natura contrattuale, consegnato dal notaio in sede di rogito e richiamato negli atti di acquisto, è emerso che esso dispone che «i giardini privati o condominiali prospicienti le unità immobiliari dovranno essere sistemati a verde con esclusione tassativa di qualsiasi altra destinazione d’uso». Il medesimo regolamento statuisce, inoltre, espressi divieti, tra cui quello di «erigere costruzioni, casotti, pensiline anche se a carattere precario e con qualsiasi materiale, sui balconi, nei giardini e nei luoghi di proprietà comune». Da tempo sollecito il riesame della delibera del 2022 e, se del caso, la rinnovazione della votazione con il quorum dell’unanimità, trattandosi di clausole contrattuali, modificabili soltanto con il consenso di tutti i condòmini. Le opere verranno realizzate entro il 2027. Che cosa posso fare?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 19 ottobre 2026

Il regolamento di natura contrattuale, redatto cioè dall’originario unico proprietario o approvato all’unanimità da tutti i condòmini, può imporre limiti rigorosi anche all’uso delle proprietà esclusive e delle parti comuni.

Clausole di questo genere, in quanto limitatrici dei diritti dei condòmini sulle proprietà esclusive o comuni, possono essere modificate soltanto...

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