Condominio

La lesione del decoro prescinde dal degrado estetico pregresso dell’edificio

Le alterazioni precedenti non possono giustificare gli interventi successivi

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di Annarita D’Ambrosio

Si arricchisce di nuovi dettagli il concetto di decoro architettonico dello stabile grazie ai principi enunciati nell’ ordinanza della Cassazione 16518/2023 depositata il 12 giugno scorso. All’origine della stessa il molto frequente caso del vicino che edifica sul muro del terrazzo di sua proprietà, creando nuove costruzioni. Lesione al decoro a detta del vicino che per questo si era rivolto ai giudici chiedendo riduzione in pristino e risarcimento danni. Soccombente in primo e secondo grado, proponeva ricorso in Cassazione che gli dava ragione.

Doppia violazione, al decoro ed alle distanze

La consulenza tecnica d’ufficio aveva rilevato che le opere realizzate, visibili dagli edifici circostanti, avevano forme, ad esempio archi alle portefinestre, non in sintonia con l’estetica del fabbricato. La Corte territoriale nell’aver ritenuto le nuove opere come alterazioni intervenute su un prospetto dell’edificio già gravemente compromesso da plurimi interventi di altri condòmini aveva non tenuto in debito conto la giurisprudenza della Suprema corte che più volte sul tema del decoro si è pronunciata. A ciò si aggiunga anche il fatto che nel caso di specie l'allegata lesione del decoro architettonico si congiungeva ad un'altra violazione accertata (in materia di distanze) che impone comunque una revisione della nuova opera.

Il degrado estetico precedente non conta

In sintesi, la Corte precisa un principio di diritto che fonda l'accoglimento delle richieste di parte attrice: «in materia di condominio negli edifici, nel valutare l'impatto di un'opera modificativa sul decoro architettonico è da adottare un criterio di reciproco temperamento tra i rilievi attribuiti all'unitarietà di linee e di stile originaria, alle menomazioni apportate da precedenti modifiche e all'alterazione prodotta dall'opera modificativa sottoposta a giudizio, senza che possa conferirsi rilevanza da sola decisiva, al fine di escludere un'attuale lesione del decoro architettonico, al degrado estetico prodotto da precedenti alterazioni».

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